Sostituzione del titolare di incarico di Dsga: firmato il decreto ministeriale
Dopo la firma del ministro il decreto relativo all’incarico ad interim passa al vaglio degli organismi di controllo. Rispettati i criteri stabiliti in sede di confronto MIM/sindacati scuola. Per i funzionari già titolari di incarico di Dsga non sussiste obbligo ad accettare l’interim.
Come preannunciato in occasione dell’incontro con i sindacati svoltosi il 4 giugno, il ministro dell’Istruzione e Merito ha firmato il decreto relativo ai criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare DSGA in caso di assenza per l’intero anno scolastico, o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi (ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 2019-2021). Il decreto è passato al vaglio degli organismi di controllo che dovrebbero licenziarlo entro trenta giorni.
Dopo un confronto serrato tra le organizzazioni sindacali ed Il MIM, in cui la FLC CGIL ha più volte ribadito la netta contrarietà all’obbligatorietà dell’interim per il DSGA, l’amministrazione ha accolto le richieste della FLC CGIL.
Finalmente sarà chiaro dal decreto, come d’altronde noi dicevamo fin dalla sottoscrizione del CCNL, che l’Ambito Territoriale conferirà gli incarichi, dapprima agli eventuali funzionari privi di incarico di Dsga e solo successivamente ai funzionari già titolari di incarichi di Dsga. Nel primo caso l’incarico potrà essere conferito d’ufficio metre nel secondo sarà esclusivamente su base volontaria. Risultano cosi pienamente accolte anche le nostre richieste di modifica dei criteri con cui l’ambito territoriale affiderà l’incarico ad interim ai DSGA.
La FLC CGIL continuerà a sollecitare il ministro sulla piena attuazione di quanto previsto nel nuovo CCNL che, per gli ATA, finalmente porterà benefici economici a tutte le figure professionali.
Appena l’iter di controllo del DM sarà terminato ne daremo notizia.
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