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ATA: fatta chiarezza su prefestivi

Ripristinato il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 relativo all'orario flessibile

20/03/2000
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Con la sottoscrizione definitiva dell’accordo sulla sequenza contrattuale, avvenuta all’ARAN il 24 febbraio, è stato ripristinato il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 . La disapplicazione integrale di questo articolo, che, ricordo, era relativo all’orario flessibile, avvenuta ovviamente con la sottoscrizione del nuovo CCNL, secondo alcune interpretazioni aveva anche abolito le chiusure prefestive. A parere nostro, invece, la disapplicazione dell’art 36 non aveva compromesso tale possibilità, perché la chiusura prefestiva non è materia contrattuale ma prerogativa del consiglio d’istituto . In tutti i casi, per risolvere in modo radicale i dubbi interpretativi, abbiamo colto l’occasione della sottoscrizione della sequenza contrattuale per riaffermare tale principio. Riteniamo utile ricordare che laddove i singoli consigli d’istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche dell’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole stabilite dall’art. 52 del CCNI e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL.

Roma, 20 marzo 2000

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