ATA e ITP ex Enti locali: prosegue il nostro impegno per sanare un'ingiustizia
La FLC CGIL percorre tutte le strade possibili garantendo l'assistenza legale per i lavoratori che vogliono continuare il contenzioso e quella politico/sindacale.
In una lettera a firma del nostro Segretario generale Domenico Pantaleo, chiediamo al nuovo Governo, al Parlamento e a tutte le forze politiche un intervento urgente sul piano legislativo al fine di ripristinare una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano.
Sollecitiamo il Presidente Monti, molto attento alle regole dell'Europa, ad una soluzione politica non più rinviabile per sanare la macroscopica ingiustizia che ha colpito migliaia di lavoratori per evitare la ripresa del contenzioso .
Ricordiamo al Governo che già la legge finanziaria 2008 (legge 244/07) suggeriva un percorso contrattuale che oggi si potrebbe riprendere al fine del riconoscimento delle anzianità pregresse.
La coerenza vuole che si tenga conto dei principi enunciati dalle Corti Europee non solo quando si chiedono sacrifici per “Salvare l'Italia” ma anche quando prevedono il riconoscimento di risarcimento per diritti negati ai lavoratori italiani.
Analogo intervento era già stato richiesto al precedente Governo subito dopo la pubblicazione della sentenza di condanna della Cedu.
Cronistoria della vertenza
Con la legge 124/99, a partire dal 1 gennaio 2000, il personale ATA dipendente degli Enti locali è passato alle dipendenze dello Stato.
Per ottenere l'intero riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, questo personale ha dovuto avviare un procedimento giudiziario che l'ha visto vincente fino alla emanazione della legge finanziaria 266/05.
Infatti, il comma 218 della legge 266/05, con un'interpretazione autentica retroattiva della legge 124/99 (legge che regola il passaggio dagli Enti locali allo Stato), nega il riconoscimento per intero delle anzianità maturate nell'ente di provenienza. Nella stessa legge viene fatta salva l'esecuzione dei giudicati (cioè sentenze di Cassazione o, comunque sentenze anche di grado inferiore non appellate e quindi divenute definitive) alla data di entrata i vigore della legge.
La legittimità della legge 266/05 viene confermata nel 2007 dalla Corte Costituzionale.
In conseguenza della legge 266/05, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori.
Adesso, la questione sta tornando di grande attualità a seguito delle recenti decisioni giurisprudenziali riportate di seguito:
- il 7 giugno 2011 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha emesso una sentenza con la quale riconosce che a seguito della legge 266/05 (applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica) i lavoratori ATA della scuola transitati dagli Enti locali si sono visti negare il diritto a un giusto processo (nella sentenza si condanna l'Italia per violazione dell'art.6 della Convenzione Europea e dell'art.1 del protocollo n. 1 della stessa Convenzione).
- Il 6 settembre 2011 la Corte di Giustizia Europea emette una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l'effettiva anzianità maturata nell'ente di provenienza (come invece inizialmente avevano riconosciuto i Tribunali nelle sentenze di 1, 2 e 3 grado prima della modifica apportata con la legge 266/05). Le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono vincolanti per gli Stati membri.
- La Corte di Cassazione nazionale, sezione lavoro, con le sentenze n. 20980 del 12 ottobre 2011 e n. 23344 del 9 novembre 2011 recepisce i principi stabiliti dalle corti europee e dà indicazioni ai tribunali di 1 e 2 grado di tenere conto di questi principi nel formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli Enti locali, transitati per legge nei ruoli dei dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pregressa. In sostanza, la Corte di Cassazione dà indicazione ai giudici che devono emettere sentenze di 1o 2 grado, di tenere conto di quanto stabilito dalle Corti europee.
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