Assegno ad personam per i Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo: calcolo corretto da parte dell’Aran
Nell’incontro odierno al MIUR le Organizzazioni Sindacali sono state informate che l’Aran ha comunicato che l’assegno ad personam per i Dirigenti Scolastici neoimmessi in ruolo va calcolato solo sulle parti fisse della retribuzione: correttamente, come avevamo sempre sostenuto.
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Nel corso dell’incontro di oggi giovedì 8 giugno al MIUR, l’Amministrazione ha informato che l’ARAN, in risposta ad una richiesta specifica dello stesso MIUR, ha precisato che il calcolo dell’assegno ad personam per i Dirigenti Scolastici assunti con contratto di servizio a tempo indeterminato dal 1/9/04 e dal 1/9/05 deve essere effettuato considerando le sole parti fisse dello stipendio (sia del Preside Incaricato che del Dirigente Scolastico).
L’amministrazione ha annunciato che, sulla base della detta nota dell’ARAN, nei prossimi giorni provvederà a dare disposizioni alle Direzioni Scolastiche Regionali che dovranno eseguire materialmente i calcoli. Sarà pertanto cura degli Uffici Scolastici Regionali predisporre i singoli decreti di inquadramento, che saranno inviati agli interessati e alle direzioni provinciali dei servizi vari per la liquidazione mensile di quanto dovuto (e ovviamente degli arretrati spettanti).
La posizione dell’ARAN e del MIUR è quella più favorevole ai colleghi “ex triennalisti” e corrisponde esattamente a quanto ha sempre sostenuto la FLC Cgil.
Si chiude così una vicenda lunga e tormentata, nata, lo ricordiamo, dal fatto che i colleghi assunti in ruolo dal 2004 e dal 2005 non percepiscono la RIA, e quindi hanno, da Dirigenti, uno stipendio più basso di quello che percepivano come Presidi Incaricati. Ora, con la determinazione dell’assegno ad personam, l’ingiustizia viene finalmente sanata. Il principio dell’assegno ad personam, peraltro, varrà anche per i Presidi Incaricati che negli anni futuri saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del superamento di concorso.
Quello di oggi è il risultato di una lunga battaglia che ha visto la FLC CGIL in prima fila nel sostenere i diritti dei colleghi “ex triennalisti” e la necessità che fosse sanata la discriminazione economica nei loro confronti. Il nostro sindacato, pur fornendo assistenza legale agli iscritti che l’hanno in questi anni richiesta, ha sempre pensato che la soluzione del problema potesse e dovesse essere trovata attraverso l’azione politico-sindacale più che attraverso quella giudiziaria (che peraltro riguarderebbe solo i singoli ricorrenti e non l’universo degli interessati). E questo è esattamente quello che è avvenuto grazie alla nostra pressante azione: il CCNL 11/04/06 ha previsto l’assegno ad personam e ora il MIUR, come si diceva all’inizio, si appresta a dare indicazioni operative agli USR per l’emanazione dei relativi provvedimenti.
La FLC CGIL è ora impegnata a vigilare affinché gli Uffici Scolastici Regionali, ricevuta l’indicazione del MIUR, operino in tempi brevissimi per la predisposizione dei provvedimenti in favore degli interessati.
Dai nostri primi calcoli, sempre suscettibili di qualche aggiustamento, l’assegno ad personam, in prima battuta – riferendosi esclusivamente al 2004, perché al 2005 bisognerà detrarre dal beneficio gli aumenti contrattuali - dovrebbe ammontare alle cifre della tabella sottostante (le cifre sono mensili e al lordo di tutte le ritenute).
Nel calcolo sono state prese in esame le seguenti voci stipendiali, come risultanti dagli aggiornamenti disposti dal CCNL scuola secondo biennio e dal CCNL 11/4/06 della Dirigenza Scolastica:
-
per lo stipendio del preside incaricato: stipendio da docente (in relazione all’anzianità maturata e all’ordine di scuola), indennità di presidenza, quota fissa dell’indennità di direzione
-
per lo stipendio del dirigente scolastico: stipendio tabellare, parte fissa della retribuzione di posizione
Classe stipendiale (anzianità) |
docente scuola media |
docente scuola superiore |
docente scuola media |
docente scuola superiore |
Assunti dal 1settembre 2004 |
Assunti dal1 settembre 2005 |
|||
III |
85,67 |
131,25 |
90,73 |
137,58 |
IV |
246,40 |
304,27 |
255,93 |
315,40 |
V |
402,45 |
525,64 |
416,31 |
541,89 |
VI |
555,55 |
669,02 |
573,66 |
690,28 |
VII |
669,02 |
784,11 |
690,28 |
808,57 |
Roma, 8 giugno 2006
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