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Approvata la legge sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Ottimi gli intenti della legge, ma veramente poche le risorse per renderla operativa.

07/10/2010
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Recentemente, la VII Commissione del Senato, ha approvato all'unanimità, in sede deliberante, e perciò in via definitiva, la legge "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Tali disturbi, presenti in molti alunni, causano notevoli disagi e insuccessi scolastici, ma spesso non vengono riconosciuti.

È senz'altro utile perciò che l'art. 1 del testo sia dedicato al "Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia" e sono lodevoli le finalità dichiarate all'art. 2, a cominciare dalla prima: " garantire il diritto all'istruzione" per finire con "assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale"

L'art 3 delinea un corretto e opportuno percorso di diagnosi; al comma 2 si prevede che "Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette opportuna comunicazione alla famiglia"; al comma 3
si afferma: "E' compito delle scuole … attivare previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA. Inevitabili però, avendo ben presenti le condizioni in cui versa la scuola italiana oggi, primi dubbi sulla effettiva applicabilità del testo.

L'art. 4, "Formazione nella scuola", apre una prospettiva fondamentale: "… al personale docente e dirigenziale… è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative al DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate" Siamo d'accordo, ovviamente. Ma si pensa davvero che per ottenere tali risultati sia sufficiente intervenire negli anni 2010 e 2011, investendo un milione di euro l'anno?

L'art. 5 afferma il diritto degli alunni con DSA a " fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari" e
individua tali provvedimenti
con precisione: didattica individualizzata e personalizzata, forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, uso di tecnologie informatiche e dei mezzi di apprendimento alternativi, misure dispensative da prestazioni non essenziali … Si prevede anche un monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, nonché adeguate forme di verifica e di valutazione.

Anche l'art. 6, "Misure per i familiari", stabilisce cose importantissime sul piano dei principi. Infatti prevede che:

a) i familiari di alunni del primo ciclo con DSA possano usufruire di orari di lavoro flessibili per assisterli nei compiti a casa;

b) le modalità di esercizio di questo diritto sono demandate ai contratti nazionali di lavoro. Ma non devono comportare " nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Di questi tempi, non può che far piacere un riconoscimento della funzione dei contratti collettivi di lavoro come strumento di difesa di diritti fondamentali. Peccato però che quelli del Pubblico Impiego siano stati bloccati per tre anni.

L'art. 7 dà le disposizioni per l'attuazione della legge. Prevede linee guida per i protocolli regionali per le attività di identificazione precoce che dovranno essere emanate entro quattro mesi dalla pubblicazione delle legge tramite un decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Unificata. I protocolli dovranno essere stipulati entro i 6 mesi successivi. Prevede altresì che il MIUR tramite un suo decreto definisca le modalità della formazione per docenti e dirigenti, individui le misure educative e didattiche di supporto, nonché le specifiche forme di verifica e di valutazione per alunni con DSA. Il comma 3 prevede la istituzione presso il MIUR di un Comitato tecnico-scientifico con compiti istruttori.

Il testo di legge, dopo aver previsto le modalità di attuazione della legge nelle Regioni a statuto speciale nelle Province autonome, si chiude con una clausola di invarianza finanziaria nella quale per la seconda volta si dice che dall'attuazione della legge " non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La FLC riconosce i meriti di questa legge sul piano dell'affermazione dei diritti degli alunni con DSA, giudica positivamente che essi vengano declinati in termini di formazione, di misure educative e didattiche di supporto, di misure per l'attività lavorativa e sociale.

Denuncia al tempo stesso che il fatto che le risorse destinate per attuare quanto previsto dalla legge siano scarse, ne penalizza fortemente l'applicabilità. Tra l'altro per effetto del taglio epocale di organico è del tutto evidente che l'attuazione di tali norme è demandata in gran parte alla buona volontà di chi opera nelle scuole.

In questo senso la FLC, in occasione dei prossimi incontri con l'amministrazione, chiederà conto delle condizioni di applicabilità del testo di legge con particolare riguardo sia agli aspetti relativi alle dotazioni organiche che al piano di formazione.

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