Agidae: le deliberazioni della Commissione Paritetica nazionale del 26 settembre 2008
Si precisa l’orario settimanale degli educatori di convitto e le modalità di retribuzione della attività di vigilanza notturna. Sul collocamento obbligatorio dei disabili viene confermata la nota a verbale del precedente CCNL 2002/2005. Sui contratti a progetto previsti per particolarissime attività si va verso una regolamentazione contrattuale. Ancora fumata nera su Previfonder.
La Commissione Paritetica Nazionale, composta dall’Agidae e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, è intervenuta, nella seduta del 26 settembre u.s., con proprie deliberazioni - che di seguito riassumiamo - su alcune questioni non sufficientemente definite dal CCNL 2006/2009 e sull’attivazione di alcuni impegni assunti in sede negoziale.
a) Orario di lavoro degli educatori di convitto inquadrati al IV livello. Viene precisato, in analogia con quanto stabilito per figure professionali analoghe di cui all’art. 49 del CCNL vigente, che l’orario settimanale è di 37 ore. Mentre per gli assistenti di convitto inquadrati al III^ livello vengono confermate le 38 ore settimanali così come stabilito dal citato art. 49 del CCNL.
b) Presenza notturna. Allorquando all’educatore o all’assistente di convitto viene richiesta un’attività notturna “attiva” di vigilanza questa viene considerata come lavoro straordinario e quindi retribuito secondo i parametri di cui all’art. 52 del CCNL. Mentre in ipotesi di semplice presenza “passiva” in Istituto durante del personale sopra menzionato durante le ore notturne tale impegno viene liquidato secondo le modalità di cui al comma 7 dell’art. 28 del CCNL ovvero viene corrisposta loro un’indennità pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità viene conteggiata sia ai fini del TFR che della 13ma mensilità.
c) Collocamento obbligatorio dei disabili. Per quanto riguarda la determinazione della base di computo viene confermata la nota a verbale già riportata nel precedente CCNL (2002/2005) e per mera dimenticanza non riportata nel nuovo testo contrattuale vigente. Pertanto negli istituti religiosi ai fini della determinazione del computo il calcolo viene fatto solo in riferimento al personale Ata, escludendo quindi il personale docente.
d) Regolamentazione dei contratti a progetto. Come è noto il CCNL, alla nota a verbale contenuta nella pag. 61 del testo ufficiale, prevede che si possa fare ricorso al lavoro a progetto per particolarissime attività legate ad attività di docenza non curriculare occasionali e non ripetibili nel tempo. Le parti hanno convenuto sulla necessità di dare un minimo di tutele e di diritti a detto personale predisponendo un accordo specifico.
e) Previfonder. L’Agidae ha comunicato che a tutt’oggi ancora non è possibile far partire il Fondo di Previdenza complementare riservandosi di dare un orientamento definitivo dopo la riunione dei Presidenti delle Associazioni datoriali aderenti al progetto (Agidae, Fism, Uneba, Forma e Cenfop).
Roma, 30 settembre 2008
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