Adozioni libri di testo. Confermate le indicazioni dello scorso anno
Il MIUR pubblica la consueta nota ministeriale
A partire dal 2008 le procedure concernenti l’adozione dei libri di testo sono state oggetto di numerosi e, spesso, contraddittori interventi normativi inseriti in leggi o decreti leggi, con conseguente emanazione da parte del MIUR di note e circolari applicative.
Questa volta il MIUR con la nota 3690 del 29 aprile 2015 conferma per l’a.s. 2015/2016 le disposizioni impartite lo scorso anno nella nota 2581/14 che riassumeva l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento.
In particolare sono confermate le seguenti disposizioni:
1) il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso
2) le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le linee guida per l’elaborazione di questi materiali non sono stati ancora adottati dal MIUR.
3) dall’a.s. 2014/2015 sono stati abrogati il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi e il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado). Le scuole possono pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi testi per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola secondaria di secondo grado
4) i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. L'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati
5) le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei libri di teso, di cui all’allegato al DM 781/13, sono riferiti esclusivamente alla scuola primaria
6) per i libri di testo della scuola primaria sono confermati i prezzi di copertina definiti per l’a.s. 2014/2015 dal DM 609/14, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2015.
Riguardo alla riduzione dei tetti di spesa della scuola secondaria, la nota 3690/15 chiarisce che sarà definita da un apposito decreto ministeriale. In base al DM 781/13 tale riduzione è pari al 10% del tetto previsto nell’a.s. 2012/2013 dal DM 43/12, eventualmente rivalutato per l’effetto inflattivo, solo nel caso in cui tutti i testi siano stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnati da contenuti digitali interattivi. La riduzione è del 30% nel caso di libri di testo realizzati nella versione digitale accompagnati da contenuti digitali interattivi.
Le adozioni devono essere deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade del mese di maggio e comunicate entro il 15 giugno on line tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o off line attraverso gli applicativi indicati dalla nota 3690/15.
La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Irrisolti i problemi relativi all'applicazione dell'art. 15 della Legge 133/08 così come modificato dal Decreto Legge 179/12. Infatti, da un lato, il comma 1 stabilisce che "Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente", dall'altro, il comma 3 bis prevede che la scuola "assicura alle famiglie i contenuti digitali (...) CON ONERI A LORO CARICO" mentre il comma 3 ter afferma che "la scuola assicura la disponibilità dei supporti necessari alla fruizione dei contenuti digitali (…) su richiesta delle famiglie e CON ONERI A CARICO DELLE STESSE (...)”.
Ciò rende difficile capire se la gratuità totale o parziale dei libri di testo per il primo ciclo e per il primo biennio della secondaria di II grado, prevista da norme tuttora in vigore, sia prevista o meno e come venga concretamente garantita.
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