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Un'iniziativa debole dei Presidenti degli enti di ricerca produce una delibera pericolosa della CiVIT

Emanata la Delibera n. 37/2010 della CiVIT sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione che sottopone da subito i ricercatori e tecnologi alla valutazione.

21/04/2010
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La Delibera n. 37/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) sarebbe il modestissimo risultato dell'iniziativa dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (Epr), nonché l'esito dell'incontro del 29 marzo scorso della Commissione con il Prof Garaci, presidente del Comitato di Settore, in merito alla "applicabilità" dell'art. 14 del DLgs 150/09 agli Enti di Ricerca.

In effetti i Presidenti degli Enti, a differenza della Conferenza dei Rettori che aveva evidentemente portato osservazioni tali da produrre la Delibera n. 9/2010 della CiVIT che esonera le università dall'obbligo di costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), hanno limitato la loro richiesta alla proroga del termine per la costituzione di detti organismi, chiedendo che questo fosse spostato al 30 giugno rispetto a quello previsto del 30 aprile.
La tanto declamata iniziativa dei Presidenti degli Epr nei confronti della CiVIT, che tenesse conto delle peculiarità del comparto ricerca e delle difficoltà di approntare un sistema di valutazione complesso in presenza di forti eccezioni rispetto al resto della pubblica amministrazione, si sarebbe concretizzata nella risibile richiesta di una proroga di 60 giorni per la costituzione degli OIV.
Per tutta risposta la CiVIT, con la Delibera n. 37/2010, non solo non concede la proroga, ma nei fatti smentisce l'eccezionalità degli Enti di ricerca per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 14 del decreto 150/09, anzi rende pericolosa la sua applicazione. Infatti invita gli Enti ad ottemperare quanto prima alla costituzione degli OIV, estendendo i loro compiti di valutazione anche ai ricercatori e tecnologi, senza passare per il noto DPCM che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 74 comma 4.
In sostanza i ricercatori e tecnologi sarebbero da subito valutabili, per quanto attiene alle attività amministrative e di gestione svolte dai medesimi!
A parte l'arduo compito di discernere tali attività, l'elemento preoccupante è che la delibera anticipa i "limiti e modalità" di applicazione dei Titoli II e III ai ricercatori e tecnologi che il DL.gs 150/09 aveva demandato ad un apposito Decreto della PCM. Siamo di fronte ad una conclusione inaccettabile, oltre che di difficile attuazione.

Nel merito della questione la FLC Cgil ribadisce le proprie osservazioni e le richieste avanzate unitariamente alla CiVIT e al Comitato di Settore. Ritiene assolutamente pericolose le conclusioni contenute nella Delibera n. 37/2010, tanto più se si leggono come risultato dell'iniziativa dei presidenti degli Enti e delle loro osservazioni, preoccupati forse più dal loro futuro, che da quello del sistema ricerca.

La FLC Cgil ritiene che in questa fase gli Enti di Ricerca non possano non essere considerati per la loro peculiarità per quanto riguarda la costituzione degli OIV, vista la loro specificità, autonomia e rilevanza costituzionale. Oltre ovviamente alla necessità di raccordo con l'attività dell'ANVUR e alle difficoltà di procedere ad adempimenti in merito alla valutazione che oggi riguarderebbero solo una parte del personale.
Senza contare poi che più in generale, come più volte affermato, il tema della valutazione non può essere affrontato fuori dalla riflessione contrattuale, essendo il contratto il luogo deputato alla trattazione, anche alla luce del DL.gs 150/09.

La FLC Cgil conferma i propri dubbi sull'applicabilità del decreto Brunetta nei settori della conoscenza e rilancia la propria iniziativa per contrastare i contenuti pericolosi della Delibera n. 37/2010.

Roma, 21 aprile 2010

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