FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3963591
Home » Ricerca » Legge di bilancio 2022: la proposta della FLC CGIL relativa agli enti pubblici di ricerca

Legge di bilancio 2022: la proposta della FLC CGIL relativa agli enti pubblici di ricerca

I nostri emendamenti agli articoli 104 e 105 del disegno di legge in discussione in Parlamento.

26/11/2021
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Il primo aspetto da prendere in considerazione rispetto agli emendamenti che vengono proposti agli articoli 104 e 105 del Disegno di Legge 2448 dell’11 novembre 2021 (schede di approfondimento) è che questi non determinano un aumento di spesa, in quanto si è operato soltanto riallocando le risorse già previste. In particolare, si è ritenuto importante prevedere un piano straordinario di assunzioni, che seppur di portata limitata, delinei un percorso di crescita rispetto al personale impiegato nelle attività di ricerca, che come noto vede il nostro Paese molto indietro nel contesto internazionale.

Per quanto riguarda la previsione dell’articolo 104 bis, nasce dall’esigenza di prevedere anche per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR investimenti analoghi rispetto a quelli previsti con l’articolo 104 per gli enti vigilati dal MUR. È evidente che l’assenza di un tale provvedimento di riequilibrio rappresenterebbe un grave arretramento nel percorso di creazione di un sistema degli enti pubblici di ricerca unitario e coerente iniziato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
In particolare, pur riconoscendo il fatto assolutamente positivo che venga previsto lo stanziamento di risorse specifiche per la valorizzazione del personale, sotto il punto di vista contrattuale risulta inammissibile che queste siano destinate solo ad una parte dei lavoratori afferente al contratto nazionale della sezione ricerca e ciò, in tutta evidenza, semmai si potesse immaginare la sottoscrizione del contratto nazionale con una tale situazione, determinerebbe ingiustificabili disparità di trattamento con i lavoratori che operano negli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR.

Per quanto riguarda la richiesta di sopprimere l’articolo105 (nella nostra proposta le risorse sono confluite alla lettera d dell’articolo 104), questa è dovuta la fatto che il disegno di legge delinea un percorso di “rilancio” del CNR che a nostro giudizio va assolutamente contrastato. Infatti il piano di riorganizzazione limita l’autonomia e indipendenza del più grande ente di ricerca del Paese, esautora e marginalizza gli organi statutari e con essi la rappresentanza dei lavoratori in essi presenti e soprattutto ignora la comunità scientifica interna con la proposizione di una riorganizzazione che ancora una volta viene calata dall’alto, con obiettivi per altro neanche definiti. A nostro avviso, il principale problema del CNR è stato il suo costante sottofinanziamento, che fa sì che oggi il più grande ente di ricerca del Paese abbia il 95% del suo finanziamento ordinario destinato alle spese del personale, nonostante la presenza ancora di molti lavoratori precari e il fatto che il personale sia assolutamente insufficiente, come dimostrano tutti i raffronti internazionali riguardo il personale impiegato nelle attività di ricerca.
Pertanto proponiamo che l’articolo sulla riorganizzazione vada abrogato e che le risorse vengano utilizzate per potenziare l’Ente, in una prospettiva che auspicabilmente porti anche ad una generale di riorganizzazione, riordino e rilancio del sistema degli Enti pubblici di ricerca, superando la frammentazione della vigilanza di più ministeri in un’ottica di governance unitaria dell’intero sistema ricerca del Paese.

A seguire gli emendamenti proposti.


ARTICOLO 104 (Misure a sostegno della ricerca)

Al comma 1 dopo le parole “è incrementato di” eliminare le parole da “90 milioni” fino a “dall’anno 2025” e sostituirle con le parole “175 milioni di euro nell’anno 2022 e 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

Al punto a) dopo le parole “una quota, pari a” eliminare le parole da “30 milioni” fino alle parole “dall’anno 2025” e sostituirle con le parole “40 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”.

Al punto b) eliminare le parole “40 milioni” e sostituirle con “60 milioni”; dopo le parole “presente legge” inserire le parole “, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale”; dopo le parole “alla presente lettera” eliminare da “Gli enti pubblici di ricerca” fino al termine del capoverso.

Al punto c) dopo le parole “Ministero dell’università e della ricerca” eliminare le parole da “in ragione” fino al punto e sostituire con le parole “secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale"; dopo le parole “di cui alla presente lettera.” eliminare fino alla fine del capoverso dopo la fine del capoverso inserire i seguenti punti d) ed e)

  1. d) una quota, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2023 è destinata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito di tale quota 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 è destinata all'assunzione di ricercatori e tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

Al comma 3 dopo le parole “con una dotazione di” eliminare la parola “50 milioni” e sostituirlo con la parola “15 milioni” e dopo le parole “per l’anno 2022, di” eliminare le parole “150 milioni” e sostituirlo con le parole “90 milioni”; dopo le parole “per l’anno 2023, di” eliminare le parole “200 milioni” e sostituirlo con le parole “110 milioni”; dopo le parole “per l’anno 2024 e di” eliminare le parole “250 milioni” e sostituirle con le parole “170 milioni”.

Al comma 4 eliminare il comma 4.

Dopo l’articolo 104 inserire il seguente articolo 104 bis

Articolo 104 bis

Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello lo sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’art.1 del DLgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento per l’anno 2022 di 97,5 milioni di euro e di 135 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con le finalità e con le modalità di cui al precedente art. 104 comma 1 lettera b), c) ed e) è destinata una quota del fondo di cui al presente articolo pari a 35 milioni per quanto previsto alla lettera b); 20 milioni per quanto previsto dalla lettera c); 12,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 per quanto previsto alla lettera e).  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente articolo.


ARTICOLO 105 (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R.)

Eliminare l’articolo 105.