CNR: stabilizzazioni, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione della sentenza del Tar favorevole al lavoratore
Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore con l’assistenza dell’avv. Francesco Americo della FLC CGIL.
Le lavoratrici e i lavoratori precari, che hanno i requisiti previsti dall’art. 20 C.1 e C.2 del D.Lgs 75/17, novellato con la L.159/2020, devono essere stabilizzati. Con ordinanza del 16 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal CNR finalizzato ad ottenere la sospensione della sentenza favorevole emessa dal Tar Lazio in favore di un lavoratore.
Nello specifico, il CNR aveva escluso il lavoratore dalla procedura di stabilizzazione avviata dall’Ente ai sensi dell’art. 20 C. 2 D.Lgs n. 75/2017 ritenendo non valutabili, ai fini del servizio, quello espletato presso l’Istituto Italiano di Tecnologia.
Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore con l’assistenza dell’avv. Francesco Americo della FLC CGIL.
Il CNR ha proposto appello avverso tale decisione ed il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato rilevando «che non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata, attesa la non dimostrata sussistenza del fumus boni iuris”. In conclusione il Giudice ha respinto l’appello ed ha anche condannato il CNR al pagamento delle spese legali.
La FLC CGIL continuerà convintamente a garantire la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori esclusi dalla stabilizzazione.
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