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CNR: l’Ente dispone il collocamento a riposo di alcuni lavoratori senza rispettare i termini di preavviso

La comunicazione è stata inviata senza rispettare i termini di preavviso stabiliti dalle delibere assunte dal CNR, nonché in violazione della normativa in materia.

12/06/2019
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La FLC CGIL è venuta a conoscenza che nei giorni scorsi alcuni dipendenti dell’Ente hanno ricevuto il “benservito” dall’Amministrazione. L’Ente con la delibera n. 81/2016 e successivamente con la delibera n. 3/2017, emanate a seguito della circolare della Funzione Pubblica (n. 2 del 2015) definiva le modalità per risolvere unilateralmente i contratti di lavoro, pur stabilendo una serie di deroghe nei confronti di alcuni incarichi o responsabilità di rilievo che l’Amministrazione stessa riconosceva come tali. L’Ente fino ad oggi, nel caso di pensionamento dei dipendenti, ha applicato le delibere di cui sopra, comunicando, come prevede la normativa, almeno sei mesi prima la risoluzione del contratto di lavoro.

La FLC CGIL evidenzia che la stessa Legge Madia, che ha introdotto novità sostanziali in materia previdenziale e pensionistica, pur ammettendo la possibilità, a fronte dei requisiti necessari (maturità contributiva e limiti di età) di procedere nel collocamento forzato, stabilisce l’inderogabilità del preavviso in un termine non inferiore a 6 mesi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Oggi invece, alcuni lavoratori dipendenti del CNR hanno ricevuto una comunicazione con la quale si dispone il loro collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, da maggio a settembre o da giugno ad agosto, quindi con un preavviso di soli due o tre mesi.

Tale comunicazione è stata inviata senza rispettare i termini di preavviso stabiliti dalle delibere assunte dal CNR, nonché in violazione della normativa in materia.

Poiché i tempi per maturare il corrispettivo economico pensionistico da parte dell’INPS (nonostante gli inviti tardivi a recarsi ai CAF) si aggirano sui 6-8 mesi ed oltre la condizione dei nostri colleghi non potrà che essere quella di esodati, avendo già l’Amministrazione provveduto a bloccare gli emolumenti economici spettanti. Quindi senza né stipendio né pensione.

Una ulteriore penalizzazione riguarda la liquidazione infatti, chi non avesse raggiunto il limite di età (67 anni), in seguito al pensionamento forzoso e anticipato, dovrà aspettare almeno due anni prima della sua corresponsione.

Cosa può fare il lavoratore?

Il lavoratore potrà avviare un ricorso per decreto ingiuntivo al momento della cessazione del rapporto di lavoro che sarà finalizzato a richiedere l’indennità economica per il periodo di preavviso non riconosciuto.

Inoltre, per coloro che hanno ricevuto la lettera di collocamento a riposo in assenza del requisito relativo all’anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini a cui si aggiungo i tre mesi di finestra come previsto dalla normativa vigente), essi potranno impugnare tale provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stato ricevuto ed avviare un ricorso (ove possibile anche d’urgenza) per ottenere l’annullamento dello stesso e la reintegra nel posto di lavoro.

I lavoratori che hanno ricevuto la lettera di collocamento a riposo e che risultano in possesso dei requisiti di anzianità contributiva per beneficiare della pensione anticipata, potranno impugnare il provvedimento in questione per vizi di forma con ricorso al giudice del lavoro.

La FLC CGIL resta a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente.

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