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Al CNR meno del 16% di dipendenti rinunciano alla polizza sanitaria

Restano però alcuni dubbi non chiariti sulla polizza proposta da UniSalute.

06/08/2014
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L’Amministrazione del CNR ha comunicato i dati relativi alle rinunce alla iscrizione alla Polizza Sanitaria, sintetizzati nella tabella seguente:

Aventi Diritto 8379
Rinunce per altre polizze 10
Residenti estero 146
Rinunce 1230
Totale Rinunce 1363

Il numero contenuto delle rinunce conferma l’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici del CNR per l’integrazione al sussidio tramite la polizza sanitaria, supportando la scelta della FLC CGIL di sottoscrivere il CCNI del 2010.

Restano tuttavia ancora da chiarire alcuni aspetti della Polizza proposta da UniSalute, in particolare per quanto riguarda le patologie preesistenti, come più volte già segnalato da questo sindacato. Infatti, quanto affermato dall’Amministrazione anche nelle FAQ, ovvero che la Polizza non esclude le patologie preesistenti e non prevede categorie di soggetti non assicurabili, è contraddetto al punto 1 del capitolo 7 della Guida al Piano Sanitario (pg.28) che esclude la copertura per le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del Piano sanitario, dove per difetto fisico e malformazione si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni,
rispettivamente morbose o traumatiche acquisite e morbose congenite.

In questo caso, la mancata compilazione del questionario anamnestico da parte del dipendente non solo non è garanzia della inclusione della copertura per le patologie pregresse, ma può rivelarsi fonte di interpretazioni restrittive che potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo. Tenendo conto dell’età media del personale e che una parte di esso è stato assunto in base alle leggi sulla disabilità, la FLC CGIL chiede ancora una volta all’Amministrazione di definire in modo chiaro e per iscritto i limiti di applicabilità della polizza prima di sottoscrivere il contratto con la Società assicuratrice.

La FLC CGIL ricorda all’Amministrazione che, nel caso non siano incluse nella copertura le spese derivanti da patologie pregresse, in base al CCNI del 2010, queste andranno rimborsate con il Fondo Sussidi. Fondo che dovrà essere, di conseguenza, opportunamente incrementato avendo l’Amministrazione dato ai dipendenti, al momento della scelta sull’adesione o rinuncia, la rassicurazione della loro inclusione nella Polizza.

La FLC CGIL, in considerazione del periodo di ferie, sollecita inoltre l’Amministrazione a concedere la proroga almeno per la compilazione del Modulo Rilevazioni Dati, riducendo così il rischio di lasciare una parte del personale in una situazione di ambiguità.

__________________________

Al Prof. Luigi Nicolais
Presidente CNR

Al Dr. Paolo Annunziato
Direttore Generale CNR

Al Dr. Alessandro Preti
Direttore ff DCGRU

e pc. Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto: quesito su Polizza Sanitaria

La FLC CGIL rievidenzia, e chiede chiarimenti in merito, la questione della eventuale copertura da parte della Polizza Sanitaria delle cure e/o interventi relativi alle “malattie pregresse” non è chiara, anche alla luce di quanto riportato nelle FAQ pubblicate da codesta Amministrazione su SIPER. Infatti in esse si legge. “La polizza studiata dal Cnr non esclude le patologie preesistenti e non prevede categorie di soggetti non assicurabili. Difatti, non si richiede al dipendente la compilazione di un questionario anamnestico che determini il suo stato di salute. La Polizza, però, esclude le cure e/o gli interventi per l’eliminazione delle malformazioni e dei difetti fisici.” D’altra parte, sullo stesso argomento, nella “Guida al Piano Sanitario” (anch’essa pubblicata su SIPER), al capitolo 7. CASI DI NON OPERATIVITÀ DEL PIANO (pagg. 28 e 29) è riportato quanto segue:

“Il Piano sanitario non è operante per: 1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici* o di malformazioni**
preesistenti alla stipulazione del Piano sanitario. (…)
* Per difetto fisico si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
**Per malformazione si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.”


Alla scrivente, quanto riportato nella Guida, soprattutto alla luce di quanto definito con le note in asterisco, sembra affermare con chiarezza che sono escluse dalla copertura della Polizza le cure e/o gli interventi riferibili a malattie pregresse. Su questo tema la FLC CGIL chiede, con forza auspicando una corretta trasparenza, che l’Amministrazione verifichi e informi tempestivamente il personale in modo chiaro e
inequivocabile. La FLC CGIL pone, il tema seguente: poiché la Polizza non prevede la compilazione da parte dell’assicurato di un questionario anamnestico (finalizzato all’accertamento di malattie preesistenti), come si fa a stabilire se una malattia è pregressa? La Compagnia di Assicurazione potrà accedere alle
informazioni sensibili dell’assicurato, magari depositate presso il SSN? Il Personale assunto al CNR nelle quote relative alle categorie protette dichiara la propria invalidità: la Compagnia di Assicurazione può venire a conoscenza di tali informazione? Chiede, pertanto, un immediato chiarimento sulla tematica relativa al flusso di informazioni sensibili di cui la Compagnia potrà avvalersi, nell’accertare “difetti fisici* o di malformazioni** preesistenti alla stipulazione del Piano sanitario.”, e far valere, di conseguenza la non operatività del Piano Sanitario, come riportato nel capitolo 7 dello stesso. La FLC CGIL fa presente all’Amministrazione che, nel caso non siano incluse nella copertura le spese derivanti da patologie pregresse, in base al CCNI del 2010, queste andranno rimborsate con il Fondo Sussidi. Fondo che dovrà essere, di conseguenza, opportunamente incrementato avendo l’Amministrazione dato ai dipendenti, al momento della scelta sull’adesione o rinuncia, la rassicurazione della loro inclusione nella Polizza.

La FLC CGIL, inoltre, fa presente che al paragrafo 6.6 (pag. 18 del Piano Sanitario) relativo all'aborto, dovrebbe, come concordato, essere fatto esplicito riferimento a quanto garantito dalla legge 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Si evidenzia che nella versione pubblicata su SIPER sembra essere e' stato escluso l'aborto volontario, che ad avviso della scrivente O.S. risulta una grave omissione, invita pertanto l'Amministrazione a riconsiderarlo ed inserirlo esplicitamente nella Polizza Sanitaria.

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