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A Cosenza dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale

Una sentenza che ribadisce il principio di una attenta condotta dei rapporti sindacali senza prevaricazione e violazione dei ruoli e dei diritti stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

29/06/2012
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A cura della FLC CGIL Cosenza

Il giudice del Tribunale di Rossano (Cosenza) della sezione lavoro e previdenza ha condannato un dirigente scolastico di un istituto superiore per condotta antisindacale con sentenza depositata il 20 giugno 2012.

Il procedimento è stato avviato dalla FLC CGIL Cosenza coordinato dagli avvocati Valentina RICCA e Claudia VENA e chiedeva l'immediata cessazione della condotta antisindacale tenuta dal dirigente scolastico con conseguente disapplicazione della contrattazione integrativa d'istituto consistita:

  • nell'aver annullato due assemblee indette dalle RSU nei giorni 10 e 15 novembre 2011
  • nell'aver dichiarato decadute in data 21 novembre 2011 con efficacia retroattiva le RSU, con decorrenza dal 31 ottobre 2011.

Alla luce di queste osservazioni il giudice ha ritenuto accoglibile le istanze prodotte dai ricorrenti per una serie di motivi contenuti nell'art. 6 del CCNL, per i processi di dimensionamento della rete scolastica e per l'Accordo Quadro del 1998 art. 7 relativamente alla costituzione delle stesse RSU. Pertanto, secondo il giudice, l'avvio in ritardo della contrattazione collettiva costituisce già di per sé una violazione della normativa contrattuale. Tale ritardo integra un comportamento antisindacale censurabile ai sensi dell'art. 28 Legge 300/1970.

Il giudice ha condannato l'istituto scolastico nella persona del dirigente scolastico al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 800,00. A tale riguardo grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Provinciale della FLC CGIL Cosenza Pino Assalone il quale sostiene che questa sentenza mette finalmente la parola fine ad un comportamento arbitrario del dirigente scolastico che non ha voluto tener conto delle normative vigenti in tema di contrattazione decentrata stabilendo impropriamente procedure che nulla hanno a che vedere con il pieno esercizio di quelle prerogative sindacali riconosciute dall'ordinamento ai lavoratori.