A Matera dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Segretaria Generale Provinciale della FLC CGIL di Matera Angela Uricchio.
A cura della FLC CGIL di Matera
Il Tribunale di Matera dà ragione alla FLC CGIL di Matera e alle RSU, ribadendo il ruolo della rappresentanza sindacale e della contrattazione nell'istituzione scolastica. Il Giudice del lavoro accoglie il ricorso della FLC CGIL di Matera rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Saponara e condanna il dirigente scolastico al pagamento delle spese di lite, oltre agli oneri accessori.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Segretaria Generale Provinciale della FLC CGIL di Matera Angela Uricchio la quale sostiene che:
-‘’Questo provvedimento giurisdizionale mette finalmente la parola fine ad un comportamento arbitrario del dirigente scolastico che non ha voluto tener conto delle normative vigenti in tema di contrattazione decentrata, stabilendo impropriamente procedure che nulla hanno a che vedere con il pieno esercizio di quelle prerogative sindacali riconosciute dall'ordinamento ai lavoratori.
Ottimo il risultato ottenuto dalla nostra organizzazione sindacale supportata dal nostro ufficio legale Avv. Marco Saponara, al quale va il nostro apprezzamento per la grande professionalità spesa per il raggiungimento di questo importante risultato.
E’ l'ulteriore riprova che, nonostante ‘’la Brunetta’’, la costanza e l’impegno con cui la FLC CGIL chiede la piena applicazione del CCNI vengono riconosciute anche in giudizio, con questo provvedimento che chiude definitivamente la questione e non permette nella nostra provincia ai Dirigenti Scolastici che mal sopportano il confronto, l’adozione dell’atto uninaterale, lesivo dei diritti di tutti lavoratori, la cui applicazione avrebbe creato un precedente gravissimo per la libertà e la difesa delle prerogative costituzionali.”.
Questa sentenza è molto importante non solo perché ribadisce il ruolo della rappresentanza sindacale e della contrattazione nell'istituzione scolastica come viene regolato dal CCNL, ma anche perché costituisce un pronunciamento significativo che restituisce dignità al personale dell’Istituto che ha vissuto un anno scolastico caratterizzato da un clima conflittuale con il dirigente, continuamente alimentato a causa dell’assoluta volontà di non riconoscere e rispettare il ruolo della rappresentanza sindacale.
L’auspicio è che questa sentenza possa indurre il Dirigente Scolastico ad un’attenta condotta dei rapporti sindacali senza prevaricazione e violazione dei ruoli e dei diritti stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
Il Tribunale di Matera ha dato ragione alla FLC CGIL di Matera e ha ribadito il ruolo della rappresentanza sindacale nell’istituzione scolastica delegittimato dal comportamento della dirigente scolastica. Di seguito un breve ma significativo estratto del provvedimento del giudice:
Con ricorso depositato il 2 novembre 2016 ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/70 la FLC CGIL di Matera, chiedeva dichiararsi l'antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo Scuola Infanzia e Primaria Secondaria di 1° grado L. Settembrini, con la lettera del 27 luglio 2016 con la quale ha interrotto unilateralmente le trattative per l'approvazione del contratto integrativo, assumendo che il comportamento tenuto dalla parte pubblica fosse pienamente irrispettoso del quadro normativo contrattuale. Espletata l’attività processuale istruttoria, nella parte motivata del provvedimento del giudice si afferma:
-‘’Il D.S. ha sempre deciso unilateralmente le date degli incontri in date diverse da quelle indicate dalle controparti, nella piena consapevolezza della loro indisponibilità segnalata o anche presunta che fosse.
Né può trascurarsi che il comportamento del dirigente, come sopra descritto, rivela un evidente intento dilatorio, non essendosi costei premurata di definire in tempi brevi la prevista fase della contrattazione: si è detto come abbia in un’occasione fissato un incontro nello stesso giorno della convocazione della riunione senza addurre alcun giustificato motivo e senza provvedere sollecitamente ad una nuova convocazione e si sia astenuta dal convocare incontri per lunghi intervalli di tempo.
Di fatto, rimanendo per lunghi intervalli di tempo inerte e continuando a convocare alcune riunioni senza rispettare un congruo termine di preavviso, il dirigente ha posto in essere un ingiustificato tentativo di evitare ogni forma di confronto con le controparti, omettendo di considerare le richieste ed anche le esigenze di queste ultime. Si tratta di un intento peraltro palesato dalla proposta contrattuale (prot. n. 0002681 del 4 novembre 2015) del dirigente scolastico ove manca ogni riferimento alla disciplina dei rapporti tra dirigente e RSU, alla necessità di tenere in considerazione gli impegni delle RSU nelle convocazioni delle riunioni e all’obbligo per il dirigente scolastico di rispondere alle richieste di incontro delle RSU, alla tempistica dell’avvio della contrattazione, al termine minimo di preavviso da rispettare nella convocazione delle riunioni di tutti i componenti della parte sindacale, al tempo massimo di risposta alle richieste provenienti dai sindacati, alla modalità e alle forme da adottare per le comunicazioni tra le parti.
Alla RSU e alle OO.SS. non è stata data la possibilità di far discutere la propria proposta contrattuale, né di completare la proposta del dirigente, né di esprimere il proprio parere negli incontri che avrebbero dovuto tenersi dopo il 12 maggio 2016 allorquando le trattative sono state bruscamente interrotte.
A differenza di quanto indicato nella proposta di contratto del dirigente, nel caso in esame non si versa quindi nell’ipotesi di “mancato raggiungimento dell’accordo” per la stipula del contratto integrativo, unica ipotesi che avrebbe legittimato, “al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica” (come previsto dal comma 3 dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001), l’adozione unilaterale da parte dell’amministrazione, in via provvisoria, di provvedimenti sulla materia oggetto del mancato accordo.
Nel caso concreto le trattative risultano interrotte senza alcuna discussione della proposta contrattuale avanzata dai sindacati e per questo la complessiva condotta tenuta dal rappresentate dell’Istituto convenuto sfociata nell’adozione unilaterale del contratto integrativo da un lato appare illegittima (in quanto le norme collettive più sopra richiamate qualificano il confronto con i sindacati come una tappa obbligata per l’esercizio dei poteri datoriali di cui si discute, essendo il confronto funzionale a un preliminare controllo di legittimità di tali poteri), dall’altro lato risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività dell’azione delle organizzazioni ricorrenti, all’evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro.
All’accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dall’amministrazione convenuta consegue l’ordine di rimuoverne gli effetti: a tal fine, come richiesto da parte ricorrente va ordinato al dirigente di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo d’istituto e di affiggere il presente decreto, per 30 giorni, nell’albo dell’istituto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia.
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