La circolare sul portfolio
Ma è una circolare lo strumento adatto?
In note precedenti abbiamo commentato la CM 84/05 la cui interpretazione sta sollevando tra le scuole molti quesiti, al punto che il Miur ha approntato sul suo sito un’apposita finestra dedicata alle faq.
Nei commenti avevamo volutamente posticipato, per raccogliere più punti di vista ed approfondire tutti gli aspetti, la trattazione di un quesito basilare che si era da subito affacciato. Il seguente.
È attraverso una circolare che il Miur può dettare disposizioni relative all’adozione di strumenti per la valutazione che hanno valenza di certificazione?
Perché il portfolio, a ben guardare, si riduce a questo: la compilazione di un pacchetto di documenti per la certificazione (documento di valutazione, attestato, certificazione delle competenze, consiglio di orientamento) sorretta da un’osservazione e da una documentazione dei processi di apprendimento degli alunni.
Tutto ciò è da compiersi obbligatoriamente ma secondo criteri e modalità decisi dai collegi docenti. Il Miur pone molta enfasi sull’obbligo della documentazione ragionata. Ha in mente uno strumento a sé; non propone modelli, ma auspica che i docenti ne producano ad hoc così da poter affermare che il portfolio è ampiamente in uso nelle scuole. I realtà i docenti hanno da sempre espresso le loro valutazioni sulla base di osservazioni e di documentazione dei processi raccolte negli strumenti che avevano in uso (agenda della programmazione, griglie di osservazione, registro dell’insegnante, piano di lavoro annuale…).
Nessun docente responsabile si è mai sognato di esprimere un giudizio che non fosse sorretto da osservazioni sistematiche: fa parte della sua serietà professionale, della sua deontologia. Sottolineiamo che, anche dopo la circolare, continueranno a farlo con i criteri e i modi stabiliti dal Collegio Docenti.
La parte certificativa, con la CM 84; ha subito un processo di restyling e ha visto aggiungersi un nuovo documento relativo alle competenze da redigersi al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo. ( Già abbiamo evidenziato che la definizione delle competenze deve avvenire attraverso l’emanazione di un Regolamento sui livelli essenziali delle prestazioni, cosa che non è stata fatta per incapacità e per una scelta di merito che attiene all’uso costante delle forzature di carattere amministrativo).
Il Miur ci tiene a sottolineare, nelle faq, che quello che chiama “documento di valutazione” non è la riproposizione della vecchia scheda, ma si tratta di un nuovo documento.
Ma trattandosi di un nuovo documento, quali procedure normative il Ministero è tenuto ad osservare?
Le Indicazioni Nazionali (unico documento in cui appare il portfolio) descrivendone la struttura affermano che la parte concernente la valutazione va redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi, rimandando all’articolo 8 del DPR 275/99. Il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche prevede, su questa e su altre materie lì elencate, che il Ministro dell’Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentito il CNPI, emani le proprie disposizioni attraverso la via ricordata dall’articolo 205 del Testo Unico che rimanda alla legge 400/88. Si tratta, cioè, dell’emanazione di decreti che hanno acquisito il parere delle Commissioni parlamentari e del CNPI.
Questo Ministero non ha mai provveduto a tale adempimento. Nello scorso anno scolastico con troppa leggerezza ha demandato alle istituzioni scolastiche autonome l’adozione di modelli autoprodotti per la certificazione degli esiti ed ora introduce modelli certificativi obbligatori e già strutturati senza aver definito nè gli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni nè le competenze che gli stessi devono raggiungere, in ciò rimangiandosi vistosamente ciò che noi per primi avevamo denunciato con forza circa la Torre di babele che si sarebbe determinata con migliaia di certificazioni incomunicanti, rapida anticamera per la dissoluzione del sistema scolastico nazionale pubblico.
Nessuno degli atti emanati (CM 85/04, documento riguardante il profilo educativo, culturale e professionale dello studente) risponde infatti ai requisiti regolamentari previsti all’art. 205 del Decreto Legislativo 297/94 e richiamati dall’art. 8 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche sopra citato.
Non è solo questione di forma, bensì di sostanza e di verifica delle scelte che nel campo dell’istruzione e del sistema nazionale non possono essere appannaggio di atti semplicemente trasmessi alle istituzioni scolastiche, con buona pace del Titolo V° della Costituzione.
Riteniamo che il rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato Italiano sia stato ancora una volta calpestato dal Ministero dell’Istruzione e che una circolare non sia lo strumento legittimo attraverso cui di possono dare disposizioni in materia di valutazione degli alunni.
Il Miur, a questo punto, può fare una sola cosa corretta: ritirare la circolare e osservare le procedure. Ciò non rappresenta un problema (se c’è la volontà) perché a fronte di tempi piuttosto lunghi per completare correttamente gli adempimenti, è possibile mantenere in vigore transitoriamente i vecchi strumenti (leggasi: scheda di valutazione).
Questa è la posizione della FLC Cgil.
Roma, 28 novembre 2005
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