Responsabilità dirigenziale per i Dirigenti Scolastici
Pubblichiamo la nota ministeriale prot n. 710 del 20 maggio con la quale si ribadisce la diversa natura del rapporto di lavoro per i Dirigenti Scolastici e si individuano le nuove procedure disciplinari conseguenti al nuovo status.
Pubblichiamo la nota ministeriale prot n. 710 del 20 maggio con la quale si ribadisce la diversa natura del rapporto di lavoro per i Dirigenti Scolastici e si individuano le nuove procedure disciplinari conseguenti al nuovo status.
Roma, 22 maggio 2002
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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XII
Prot. n.710
Roma, 20 maggio 2002
Oggetto: C.C.N.L. della Dirigenza scolastica - Responsabilità dirigenziale.
Com'è ben noto, il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza scolastica - Area V, che disciplina le modalità di stipula dei contratti individuali di conferimento delle funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico della categoria.
A seguito della entrata in vigore della citata disciplina pattizia, deve ritenersi compiuto il processo normativo che - in stretta correlazione con l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59, e quindi con il D.L.vo 6/3/98 n. 59 e con il D.P.R. 8/3/99 n. 275 - ha condotto all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto.
Deve altresì intendersi ricompresa in tale attribuzione, e nella nuova caratterizzazione delle funzioni dirigenziali per obiettivi e risultati, prevista dalla normativa generale di riferimento ( in particolare, D.L.vo 30.3.01 n. 165, Titolo II, Capo II ) e regolata dalla disciplina pattizia, l'applicazione alla categoria di personale in questione della responsabilità dirigenziale e dei criteri e delle procedure per la sua valutazione, anche in analogia a quanto previsto per la dirigenza amministrativa.
Ne discende che la responsabilità dei capi di istituto, ora dirigenti scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi e contrattuali - previsti in particolare dagli art. 21 e 25 del citato D.L.vo n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. - e non più secondo l'ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti e regolati dal T.U. n.297/94, Parte III - Titolo I, Capo IV.
Pertanto, in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione, dovranno essere attivati i rimedi di natura non disciplinare, previsti dal citato art. 27 C.C.N.L., mentre, nei casi di fatti e comportamenti la cui gravità non consenta la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro, è previsto il recesso per giusta causa di cui al citato art. 31.
Va da sé che, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di valutazione dei risultati e della condotta dei dirigenti in parola, è necessario che si attivino al più presto gli strumenti e le procedure valutative di cui al più volte citato art. 27.
SOSPENSIONI DAL SERVIZIO
Con la nuova e specifica disciplina, contenuta negli art.31 e 33 del Contratto nazionale di categoria, deve ritenersi non più operante per i dirigenti scolastici la previsione dell'art. 506 del T.U. n. 297/94, che disciplinava la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale.
Devono ritenersi rimesse alla esclusiva competenza delle Direzioni Regionali le preliminari valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di cui alle suddette previsioni della disciplina pattizia.
E' del pari ovviamente riservata agli Uffici scolastici regionali l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della citata legge n. 97/01, relativi rispettivamente a : trasferimento a seguito di rinvio a giudizio ( art. 3 ), sospensione dal servizio a seguito di condanna non definitiva (art. 4 ), estinzione del rapporto di impiego o di lavoro a seguito di condanna non inferiore a tre anni ( art. 5, che ha introdotto l'art. 32 - quinquies c.p.p. ).
IL DIRETTORE GENERALE - Silvana Riccio
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