FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3969753
Home » Università » AFAM » AFAM: le indicazioni del MUR sulla segnalazione degli illeciti disciplinari dei dipendenti

AFAM: le indicazioni del MUR sulla segnalazione degli illeciti disciplinari dei dipendenti

Per i fatti che prevedono sanzioni superiori al rimprovero verbale, occorre informare il MUR entro 10 giorni dalla segnalazione dell’accaduto. Indicazioni sulla sospensione cautelare e sull’utilizzo degli account istituzionali.

18/04/2024
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 5758 del 17 aprile 2024 ha fornito importanti indicazioni sulle modalità e procedure di comunicazione allo stesso Ministero degli “illeciti disciplinari e penali dei dipendenti di Istituzioni Afam”. Alla luce del CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024.

Il documento sostituisce la precedente nota 4233 del 26 marzo 2021.

In premessa la nota ministeriale ricorda che il Direttore è il responsabile per i procedimenti disciplinari relativi a tutti i dipendenti dell’istituzione. Inoltre, le disposizioni della nota non riguardano i fatti di rilevanza disciplinare che prevedano come sanzione il rimprovero verbale. Infatti, tale sanzione può essere irrogata dal Direttore dell’istituzione.

Per i comportamenti che prevedano sanzioni superiori al rimprovero verbale i Direttori sono tenuti a segnalarli tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, esclusivamente all’indirizzo PEC dgistituzioni@pec.mur.gov.it. La mancata segnalazione del Direttore al MUR di atti di rilevanza disciplinare comporta responsabilità disciplinare a carico dello stesso Direttore, sanzionabile con la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi (art. 55-sexies comma 3 del D. Lgs. 165/01).

La segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, contrassegnata da relativo numero di protocollo dell’Istituzione, deve contenere

  • una descrizione analitica e circostanziata dei fatti
  • tutti i documenti citati nella nota di trasmissione, con esclusione di quelli riconducibili alla normativa vigente,
  • le eventuali dichiarazioni testimoniali, corredate da sottoscrizione e da documento d’identità dei dichiaranti.

La nota ricorda che nel caso in cui il dipendente si renda responsabile di più infrazioni punite con sanzioni di diversa gravità, la sanzione applicabile è quella prevista per la mancanza più grave.

All’indirizzo pec del mur ministeriale andranno inoltrate

  • le successive comunicazioni ed informazioni inerenti agli illeciti disciplinari per cui è stata trasmessa segnalazione
  • le notifiche e le ricevute effettuate nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare
  • le comunicazioni inerenti alla sussistenza di procedimenti penali a carico di dipendenti presso le Istituzioni,
  • le comunicazioni di:
    • misure restrittive della libertà personale disposte dall’autorità giudiziaria,
    • l’esercizio dell’azione penale,
    • decreti di rinvio a giudizio,
    • sentenze penali, definitive e non.

La nota ricorda che “tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio”. La nota invita le istituzioni ad utilizzare il badge anche per il personale docente, al fine di rilevare la presenza nell’Istituzione, anche ai fini dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Ricordiamo che l’utilizzo del badge non ha alcun rilievo ai fini del computo del monte ore che invece è certificato dal registro personale in cui il docente indica anche l’attività svolta.

Nel caso di assenza ingiustificata dal servizio o di frode relativa alla presenza in servizio, alla segnalazione occorre allegare:

  • il monte ore assegnato (che funge da parametro), come risultante dal relativo calendario didattico regolarmente comunicato e registrato.
  • il registro (che attesta l’attività didattica svolta o non svolta)
  • le timbrature (che attestano la presenza/assenza)

In caso di dipendente sottoposto a procedimento disciplinare che si trasferisca presso altra Istituzione, il direttore dovrà prontamente trasmettere alla nuova sede di servizio il relativo fascicolo personale.

Le segnalazioni che riguardano i Direttori, ivi compresi i comportamenti sanzionabili con il rimprovero verbale, sono inviate al suddetto indirizzo PEC dal Presidente del CdA.

Nel caso in cui i comportamenti dei lavoratori assumano anche rilievo penale, i Direttori sono tenuti ad utilizzare le seguenti procedure:

  • reati perseguibili d’ufficio (e a prescindere dalla eventuale querela della persona offesa): occorre presentare la relativa denuncia ai competenti organi
  • reati perseguibili a querela di parte: l’eventuale querela dovrà essere presentata dalla persona offesa dal reato
  • fatti che comportano anche danno erariale: dovrà essere inoltrata apposita denuncia alla Procura dei Corte dei conti competente, allegando la relativa documentazione.

Opportunamente la nota ricorda che

  • in caso di denuncia all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, prima di avviare la segnalazione disciplinare è opportuno interloquire, in via istruttoria, con la Procura e/o la polizia giudiziaria, al fine di verificare se vi siano atti sottoposti a regime di segreto istruttorio e, nel caso, avviare la segnalazione disciplinare quando si riceve un nulla osta in tal senso o in seguito a rinvio a giudizio
  • qualora venga esercitata l’azione penale nei confronti di un dipendente, il Direttore dovrà in ogni caso comunicare il fatto all’ufficio procedimenti disciplinari, allegando la documentazione relativa al procedimento penale

Anche in questi casi la segnalazione deve essere inviata all’indirizzo pec ministeriale.

La nota riporta i casi in cui la sospensione cautelare dal servizio del dipendente deve essere disposta d’ufficio

  • quando il dipendente è colpito da misura restrittiva della libertà personale, il quale dev’essere sospeso dal servizio senza retribuzione per tutto il tempo in cui permane lo stato di detenzione
  • quando sia accertato che il dipendente attesti falsamente la sua presenza in servizio (in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza/registrazione degli accessi o delle presenze).

La sospensione è disposta dai direttori delle Istituzioni o, solo ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio ministeriale competente per i procedimenti disciplinari, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza, con provvedimento motivato.

La sospensione cautelare, per un periodo non superiore a trenta giorni con conservazione della retribuzione, può essere disposta nel corso del procedimento disciplinare, qualora si ritenga necessario espletare accertamenti su infrazioni del dipendente punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Riguardo all’utilizzo delle tecnologie informatiche e degli account istituzionali, la nota segnala quanto segue:

  • è consentito l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili, con l’obbligo di non compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione
  • è fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvo cause di forza maggiore
  • i dipendenti sono responsabili dei contenuti dei messaggi inviati
  • è vietato, sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione, l’invio di messaggi di posta elettronica che si configurino come oltraggiosi, discriminatori o comunque suscettibili di essere fonte di responsabilità dell’amministrazione.

In sede di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore non è tenuto ad indicare alcune condanne o provvedimenti giudiziari all’interno del casellario (elencati all’art. 24, comma 1 e all’art. 28, comma 7 del d.P.R. n. 313/2002). Pertanto, tale mancata menzione non rappresenta falsità dichiarativa.

Viceversa, permane la rilevanza disciplinare delle falsità dichiarative e/o documentali qualora sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ogni istituzione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet

  • il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 Gennaio 2024 (nel quale sono presenti il codice disciplinare relativo al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM (artt. 22 e ss.) e il codice disciplinare relativo al personale docente e di ricerca dell’AFAM (artt. 152 e ss.)
  • la nota ministeriale.

Allegata alla nota c’è una breve appendice normativa e uno schema molto utile sulle segnalazioni disciplinari.