Mobilità scuola 2019/2020: presentate tre dichiarazioni a verbale all’ipotesi di CCNI triennale 2019-2022
In sede di sottoscrizione la FLC CGIL ha sottolineato il proprio disaccordo sul trattamento riservato agli ATA ex co.co.co, alla mobilità professionale all’estero ed ai docenti di IRC.


L’ipotesi di CCNI 2019-2022 sulla mobilità nella scuola siglata il 31 dicembre 2018 si completa con tre dichiarazioni a verbale.
La prima nota a verbale riguarda il personale ATA ex co.co.co., assunto sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo l, comma 619 e commi 622-626, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per il quale il contratto (art.34 commi 4 e 5) prevede l’impossibilità di trasferimento su posti interi e un blocco temporaneo della mobilità. Diversamente, la FLC CGIL ha chiesto e sostenuto dall’inizio della trattativa che questo personale, sia quello assunto con contratto a tempo pieno (per effetto della Legge di Bilancio 2019) sia quello forzatamente costretto a contratti a tempo parziale, abbia diritto da fin da subito a poter presentare domanda di mobilità.
La seconda nota a verbale - sottoscritta anche dagli altri sindacati - rivendica la titolarità del CCNI in materia di mobilità del personale scolastico verso le sedi delle scuole italiane all’estero, sulla base degli artt.110-112 del CCNL Scuola 2007 (fatti rivivere dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, art.1 comma 10), come ribadito anche in occasione dell’emanazione bandi da parte del MIUR in concerto col MAECI.
La terza nota a verbale, anch’essa sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali, riguarda la coerente attribuzione della titolarità su scuola e non su diocesi del personale docente di IRC, in considerazione della compatibilità con il quadro normativo e contrattuale e contro l’eccessiva discrezionalità dei vescovi nell’assegnazione dei docenti alle scuole.
La FLC CGIL ha sottoscritto l’ipotesi di CCNI per consentire la mobilità del personale della scuola, ma come sempre vigileremo perché sia possibile, sottoscritto in via definitiva il contratto, avviare le dovute sequenze contrattuali come previsto dall’art.1 comma 4 dell’Ipotesi del 31 dicembre.
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