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Elezioni regionali 26 gennaio 2020: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Il voto in Emilia Romagna e Calabria: la chiusura delle scuole sede di seggio e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA. L’importante ruolo del contratto di istituto.

14/01/2020
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Domenica 26 gennaio 2020 si svolgeranno le votazioni per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sia in Emilia Romagna che in Calabria. Si tratta di una consultazione a turno unico che interesserà la chiusura di alcune scuole o parti di esse, per gli adempimenti relativi all’insediamento dei seggi. Per saperne di più.

Scheda sui permessi elettorali

In queste occasioni verranno utilizzate in prevalenza le scuole pubbliche, con le note ripercussioni sulla funzionalità delle autonomie e sullo svolgimento delle attività didattiche. Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici idonei.

Ovvio che le ricadute organizzative sulla scuola e, quindi, sugli obblighi del personale dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco stesso. Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.
Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell’apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l’assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). L’utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria).
Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato. 
Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.
È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.
In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Personale impegnato nelle operazioni elettorali

Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni, valida anche per le consultazioni europee.

Chiarimento su permessi e/o ferie

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, tantomeno imposte come ferie o considerate permessi retribuiti.

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