Calcolo dell’orario maggiorato per pensione e buonuscita
Comparto scuola - Orario di lavoro istituzionalmente superiore a diciotto ore settimanali- Computabilità del compenso aggiuntivo nella base stipendiale ai fini della pensione e della indennità di buonuscita.


Ministero della Pubblica Istruzione- Ispettorato per le pensioni, Div. I- Circolare Ministeriale n.209 (Prot.n.673/N/2000) del 6 settembre 2000).
Oggetto: Comparto scuola - Orario di lavoro istituzionalmente superiore a diciotto ore settimanali- Computabilità del compenso aggiuntivo nella base stipendiale ai fini della pensione e della indennità di buonuscita.
Dall’esame della giurisprudenza in atto, sia dei tribunali amministrativi regionali sia del Consiglio di Stato, questo Ispettorato ha rilevato come i suddetti organi giudicanti, in presenza di docenti medi di secondo grado titolari di cattedre con orario di insegnamento istituzionalmente superiore alle 18 ore settimanali previste dall’art. 88 del DPR 31 maggio 1974 ritengono che, nella base stipendiale utile a pensione debba essere incluso anche il compenso erogano per le ore eccedenti l’orario normale trattandosi, in detta fattispecie, di compenso non straordinario ed occasionale, bensì fisso e continuativo.
Stante, peraltro, il diverso indirizzo amministrativo finora seguito, si è sottoposta la situazione venutasi a creare all’esame dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero che, con nota 5 luglio 2000 n.908/U.L.L.P. 1122, dopo aver preso atto di quanto avvenuto ha espresso il seguente avviso:
"Stando così le cose appare evidente che l’amministrazione interessata possa, per evitare ulteriori e gravose soccombenze, riconoscere le maggiori competenze economiche ai soli insegnanti che si siano trovati nella condizione di dover espletare, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, l'attività di insegnamento per un numero di ore superiore alle diciotto.
Tale riconoscimento dovrà avvenire attraverso singoli provvedimenti che tengano conto della situazione concreta di riferimento, valutata alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza citata, della pendenza di un ricorso giurisdizionale idoneo ad accertare il diritto alle suddette competenze economiche, nonché della presenza di formali e tempestivi atti interruttivi della prescrizione applicabile alla fattispecie in discussione.
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che il dies a quo da cui far decorrere i predetti termini di prescrizione data dal momento del sorgere del diritto che, nel caso di specie, può senz’altro essere individuato nel decorso del termine di 60 giorni per provvedere sulla domanda di ogni singolo dipendente, cessato dal servizio di liquidazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto".
Tanto premesso, si invitano codesti uffici ad attenersi, dal ricevimento della presente, al sopra riportato parere.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO - CORVASCE
Roma, 8 febbraio 2001
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