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Tutela dei dati personali: il Garante riconosce i diritti sindacali all’informazione previsti dai contratti nazionali ed integrativi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato con propria deliberazione (n. 23 del 14 giugno 2007) le linee guida per il trattamento dei dati personali dei lavoratori pubblici. Un provvedimento ad hoc per garantire la privacy del lavoratore pubblico.

16/07/2007
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato con propria deliberazione (n. 23 del 14 giugno 2007) le linee guida per il trattamento dei dati personali dei lavoratori pubblici.

Un provvedimento ad hoc per la gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico che è stato pubblicato nella G.U. 161 del 13 luglio 2007 supplemento ordinario n. 159.

Il Garante, come aveva già fatto per il settore privato, ha individuato attraverso le linee guida un quadro unitario di misure e accorgimenti per la gestione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione.

Gli ambiti trattatati dal provvedimento sono otto: una serie di raccomandazioni e indicazioni agli uffici pubblici su come trattare i dati personali e sensibili dei propri dipendenti.
Fondamentale è la premessa perché spiega con molta chiarezza lo scopo dell’adozione delle linee guida: evidenziare le specificità del datore di lavoro pubblico in un quadro di tendenziale uniformità rispetto agli obblighi dei datori di lavoro privati.

Il Garante nel ribadire che il datore di lavoro pubblico è obbligato a trattare i dati personali dei dipendenti secondo i principi della liceità, pertinenza e trasparenza che sono i punti cardine del codice sulla protezione dei dati personali, ricorda che tale obbligo tiene conto delle altre norme previste dall’ordinamento giuridico: leggi, regolamenti e contratti collettivi. Quest’ultimo riferimento è molto importante perchè mette a tacere le posizioni di alcune associazioni che in passato avevano sostenuto l’inapplicabilità dei contratti collettivi laddove questi prevedono la comunicazione e la consegna alla RSU dei dati relativi al pagamento del salario accessorio.

Il Garante, invece, con molta chiarezza, afferma che è lecito trattare i dati di natura personale secondo le previsioni dei contratti collettivi, dal momento che l’attività sindacale rientra tra le finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Da queste indicazioni esce pienamente confermata la linea della FLC sotto due profili:

  1. il diritto del sindacato e della RSU ad ottenere l’informativa secondo le previsioni del Ccnl ;

  2. l’obbligo dell’amministrazione di rendere pubblici i dati relativi a concorsi e selezioni quando la loro pubblicazione è prevista dalle leggi o dai regolamenti.

Il Garante attraverso le linee guida ribadisce che la corretta individuazione delle figure che a diverso titolo possono trattare i dati è dirimente per applicare il Codice sulla Privacy secondo i principi di liceità, trasparenza e pertinenza.

Tali figure sono:

  1. il titolare del trattamento. Di norma coincide con il rappresentante legale dell’ufficio/amministrazione;

  2. il responsabile del trattamento. Il soggetto che viene designato dal titolare come colui che può acquisire lecitamente i dati inerenti la gestione del rapporto di lavoro;

  3. gli incaricati del trattamento. Sono tutti coloro che nello svolgimento del proprio lavoro vengono a conoscenza delle informazioni personali dei dipendenti. Ne consegue che ogni lavoratore deve necessariamente essere istruito per iscritto sull’ambito del trattamento dei dati che gli è consentito.

Come FLC Cgil coglieremo l’occasione del rinnovo del Ccnl, come raccomanda lo stesso Garante, per rendere più attuali e chiare le norme contrattuali laddove queste affrontano il tema dell’informazione preventiva e successiva alle RSU che, per quanto ci riguarda, deve essere trasparente nel rispetto del diritto alla riservatezza dei lavoratori senza far venir meno il ruolo e le prerogative del sindacato.

Roma, 16 luglio 2007