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Polo Unico delle visite fiscali: lo stato dell’arte

Una breve sintesi delle disposizioni vigenti.

20/09/2019
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Come è noto, dal 1° settembre 2017, in applicazione del Decreto Legislativo 75/2017, sono entrate in vigore le norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Successivamente l’Istituto con una serie di messaggi ha fornito indicazioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni. 

Al fine di rendere chiaro il quadro di riferimento normativo l’INPS con messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018 ha coordinato l’insieme delle indicazioni fornite, al quale sono seguiti ulteriori disposizioni.

Forniamo una sintesi delle norme attualmente in vigore.

Categorie di amministrazioni e dipendenti ai quali si applica la normativa del Polo Unico

Le norme sul Polo Unico si applicano tra l’altro

  • a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
  • alle istituzioni universitarie

Tali norme si applicano altresì

  • ai docenti e i ricercatori universitari (personale in regime di diritto pubblico)
  • al personale delle Università non statali legalmente riconosciute
Personale ai quali non si applica la normativa del Polo Unico
  • i dipendenti degli Organi costituzionali,
  • i dipendenti degli enti pubblici economici,
  • i dipendenti degli enti morali,
  • i dipendenti delle aziende speciali
  • i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale
  • il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare)
  • il personale dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria)
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Budget disponibile

50 milioni di euro all’anno appostati sul capitolo 4776 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio

La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di “malattia comune” dei lavoratori. A tal fine, nell’ambito dei processi di telematizzazione dei certificati di malattia, l’INPS riceve tali certificazioni attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

La normativa del Polo Unico non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi:

  • malattia figlio
  • interdizione anticipata per gravidanza,
  • inidoneità temporanea a mansione, accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza,
  • accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.
Visite d’ufficio
  • il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Ciò per completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia.
  • le visite mediche di controllo vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche.
Visualizzazione esiti visite

È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’Inps, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.

Certificati cartacei

Il D.Lgs. n. 75/2017 non ha innovato nulla in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Pertanto eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità.

Gestione reperibilità

Il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni lavorativi e festivi.

Agevolazioni sulla reperibilità

L’INPS con una nota del 23 ottobre 2018 ha ricordato che in base alla normativa vigente le agevolazioni sulla reperibilità sono previste per

  • le patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Per usufruire delle agevolazioni, il medico curante deve segnalare tali condizioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Assenza del lavoratore

Il dipendente pubblico, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’Inps, utilizzando una delle seguenti modalità:

  • inviando un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it
  • inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento
  • rivolgendosi al Contact center.

Tali modalità si utilizzano anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.

Documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare

La documentazione può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.

A tal fine l’INPS fornisce i seguenti chiarimenti:

  1. è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo;
  2. è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Visita medica di controllo ambulatoriale a seguito di assenza da visita medica di controllo domiciliare

L’ufficio medico legale procede alla compilazione dell’apposito modello Visita medica di controllo ambulatoriale” riguardo alla competenza amministrativa o al giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. In particolare il medico incaricato

  • nel caso in cui il lavoratore produca documentazione di tipo amministrativo o produce documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza amministrativa” e inserire nelle note  il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore
  • nel caso in cui il lavoratore produca documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

Gli Uffici Inps preposti trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.

Copia del modello con relative annotazioni viene rilasciato al lavoratore. Lo stesso lavoratore consegna al proprio datore di lavoro una ulteriore relativa copia del modello.

Assenza del lavoratore a visita medica di controllo ambulatoriale, invio documentazione da parte del lavoratore

Nel caso in cui il lavoratore provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

È comunque il datore di lavoro l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.

Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’INPS non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 67/1988.

Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori all’estero

In attesa di ulteriori valutazioni con i Ministeri competenti, l’INPS ritiene di non poter effettuare visite mediche di controllo domiciliari nei confronti di lavoratori che si ammalano durante temporanei soggiorni all’estero. Infatti l’articolo 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia siano effettuati sul territorio nazionale.

Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia”

L’Inps ha istituito un apposito Osservatorio statistico finalizzato a monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto. A questo link i dati relativi al secondo trimestre 2019.