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I congedi e i permessi nella scuola francese

Interessanti dati di confronto alla luce delle polemiche attuali e delle misure nostrane sulla malattia.

03/07/2008
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Nel momento in cui il Ministro Tremonti, auspice il suo collega Brunetta, maitre a penser della lotta ai “fannulloni”, sta pensando bene di imperversare contro il diritto ai congedi di malattia, ci giunge a fagiolo la Guida Pratica che ogni anno pubblica l’UNSA, importante sindacato della scuola francese.

Pur nelle inevitabili differenze, alcune in meglio altre in peggio, appare a tutti che il quadro dei diritti dei lavoratori della scuola italiana non è poi così eccezionale come la campagna in atto vorrebbe far credere.

Ecco dunque il quadro d’oltralpe:

Permessi

Decesso o malattia molto grave del coniuge, del padre, della madre o del convivente ex-Pacs

3 giorni (+ 48 ore per eventuali distanze)

Malattia del bambino

Durata massima annuale pari alla totalitàdegli obblighi settimanali di servizio (calcolati in mezze giornate) e aumentati di una giornata. Questa durata può essere raddoppiata se il genitore è solo. Nessuna trattenuta .

Cure termali

Solo se c’è un congedo per malattia certificato

Rosolia in caso di vicinanza con una collega incinta

Se la collega è inferiore a 4 mesi; nessuna trattenuta.

Concorso organizzato dal Ministero dell’Educazione

2 giorni lavorativi consecutivi precedenti l’inizio delle prove. Nessuna trattenuta.

Congedi di diritto riguardanti la vita familiare

Congedo di maternità.

In base a certificato medico è possibile ridurre il congedo prenatale di 3 settimane e di aumentare corrispondentemente quello post natale.

6 settimane prima della data presunta del parto e 10 settimane dopo.

In caso di problemi di salute il congedo può essere aumentato di 2 settimane prima e4 settimane dopo.

Per il terzo figlio 10 o 8 settimane prima e 16-18 settimane dopo.

Parto gemellare: 12-16 settimane prima 18-22 settimane dopo.

Pati plurigemellari: 24 settimane prima, 22 dopo.

Stipendio pieno.

Congedo per adozione

Per il padre o per la madre.

Primo o secondo figlio: 10 settimane.

Terzo figlio e oltre: 18 settimane

Adozioni multiple: 22 settimane

Stipendio pieno

Congedo in occasione di una adozione

Per il padre o per la madre che non beneficia del congedo di adozione.

3 giorni (consecutivi o no) entro i quindici dall’arrivo del bambino.

Nessuna trattenuta.

Congedo parentale

Riservato al personale di ruolo per allevare il proprio figlio o il figlio adottivo con meno di 3 anni. Domanda da formularsi un mese prima del congedo. Accordato ad un solo genitore.

Senza stipendio.

6 mesi rinnovabili fino al terzo anno di vita del bambino.

Congedo di presenza parentale

Presenza necessaria di un genitore al capezzale di un figlio a carico, in caso di malattia, incidente o handicap. Durata massima 1 anno su un periodo di complessivo di 36 mesi frazionabili.

Congedo per il padre in occasione della nascita

3 giorni lavorativi (consecutivi o no) nei quindici intorno al parto.

Nessuna trattenuta.

Congedo di paternità

Nascita di un figlio: 11 giorni consecutivi (18 in caso di parto multiplo) nei 4 mesi che seguono la nascita.

Stipendio pieno.

Congedo di accompagnamento di fine di vita

Presenza necessaria al capezzale di un ascendente o un discendente sottoposto a cure palliative. 3 mesi al massimo.

Senza stipendio.

Congedi per malattia

Congedo per malattia

Accordato per la durata massima di un anno.

3 mesi a stipendio pieno.

9 mesi a mezzo stipendio.

Congedo per malattia lunga

Accordato per una durata massima di 3 anni.

Un anno a stipendio pieno.

2 anni a mezzo stipendio.

Un testo normativo fissa le malattie che ne hanno diritto.

Congedo di lunga durata

Accordato per una durata massima di 5 anni.

3 anni a stipendio pieno.

2 anni a mezzo stipendio.

Accordato in caso di cancro, malattia mentale, tubercolosi, poliomielite, o deficit immunitario grave o acquisito.

Congedi riguardanti la vita professionale

Congedi di formazione professionale

(previa consultazione delle commissioni paritarie)

Dopo un minimo di 3 anni di servizio effettivo, la formazione deve essere approvata dallo Stato, la durata massima del congedo è di 3 anni.

Trattamento: indennità mensile forfetaria pari all’85% del trattamento lordo.

La domanda di congedo è accompagnata dall’impegno rimanere nell’istruzione statale per una durata pari al triplo della durata del congedo.

Congedi per la formazione sindacale

12 giorni al massimo per anno.

Sono previsti anche congedi per la validazione dell’esperienza acquisita e per il bilancio di competenze.

Congedi per il personale precario (non titolare)

Congedi per malattia ordinaria

Dopo 4 mesi di presenza effettiva un mese a stipendio pieno e un mese a metà stipendio.

Dopo 2 anni di servizio, 2 mesi a stipendio intero e 2 mesi a metà stipendio.

Dopo 3 anni di servizio 3 mesi a stipendio interp e 3 mesi a metà stipendio.

Congedi per malattia grave

Dopo 3 anni di servizio 12 mesi a stipendio pieno e 24 mesi a metà stipendio

Congedi per maternità e adozioni

Identici a quelli di ruolo

Roma, 3 luglio 2008