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AFAM e trasferimenti 2022-23: rettifiche ministeriali e importanti sentenze

Il MIUR pubblica vari decreti. Fallito il tentativo di demolire il quadro normativo concordato tra MUR e organizzazioni sindacali rappresentative.

29/07/2022
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato alcuni decreti dirigenziali di rettifica dei movimenti sia a seguito di sentenze che di rivalutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

Con il decreto 9297 del 15 luglio 2022

  • sono rettificati i trasferimenti del settore artistico disciplinari di pianoforte CODI/21 per erronea attribuzione di precedenza
  • disposto lo scambio di sede tra docenti titolari del settore Musica d’insieme per strumenti a fiato (COMI/04)
  • disposto il trasferimento di una docente di Decorazione (ABAV11) a seguito di una sentenza del Tribunale di Napoli relativa alla mobilità 2020/21 e contro la quale il MUR ha presentato ricorso.

Con il decreto dirigenziale 9394 del 19 luglio 2022, viene disposto un trasferimento in sovrannumero presso il Conservatorio di Pesaro per il SAD Clarinetto CODI/09 a seguito della sentenza n. 124/22 della Corte di appello di Venezia. Tale sentenza, al di là della vicenda specifica, è particolarmente rilevante in quanto, in riferimento al blocco triennale 2012-2014 imposto dalla legge di bilancio 2012, la Corte ribadisce che per tutto il personale della pubblica amministrazione contrattualizzato il c.d. blocco stipendiale vale ai soli effetti economici e non anche giuridici.

Segnaliamo, infine, che il TAR Lazio con sentenza 9600 del 13 luglio 2022 ha definitivamente rigettato il ricorso proposto da una organizzazione sindacale non rappresentativa (tra i ricorrenti è possibile riconoscere anche un componente del CNAM) contro l’OM 328/22 relativa alla mobilità 2022/23, che, a parere dei ricorrenti, imporrebbe il vincolo quinquennale al personale docente trasferito. Premesso che si tratta di un argomento mai discusso in sede di confronto tra OOSS e MUR, il TAR giudica il ricorso inammissibile e infondato. In particolare la sentenza stabilisce “che è chiaro che il blocco dei trasferimenti di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 riguardi esclusivamente il personale amministrativo assunto a tempo indeterminato ai sensi delle particolari procedure previste dall’art. 64-bis, e non già il personale docente, che non viene “reclutato con procedure a tempo indeterminato”, di cui al comma 3 dell’art. 64-bis, bensì assunto attraverso la formazione di graduatorie nazionali. Prova ne è che, come affermato dal MUR e non contestato da parte ricorrente, tutti i docenti delle istituzioni AFAM hanno potuto regolarmente presentare domanda di trasferimento entro i termini previsti e gli stessi docenti ricorrenti “hanno tutti presentato domanda di trasferimento nei termini e nei modi richiesti nell’Ordinanza impugnata” (v. pag. 6 del ricorso); pertanto non si ravvisa neppure l’interesse ad agire delle parti.”