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Transitati EE.LL.: il tribunale riconosce l'anzianità

Il transito del personale ATA e ITP dagli EE.LL. allo Stato del 2000, per effetto della legge 124/99, è stato segnato da molte difficoltà ma soprattutto dalla negazione da parte del Miur di alcuni diritti fondamentali.

17/02/2003
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Il transito del personale ATA e ITP dagli EE.LL. allo Stato avvenuto il 1.1.2000, per effetto della legge 124/99, è stato segnato da molte difficoltà ma soprattutto dalla negazione da parte del Miur di alcuni diritti fondamentali. In particolare migliaia di lavoratori sono tuttora in attesa di vedersi riconoscere l’anzianità giuridica ed economica che avevano maturato prima del passaggio. Diritto sancito in modo inequivocabile dall’art.8 della legge 124/99. In molti casi questi lavoratori hanno subito un notevole danno economico (circa 2000 euro l’anno) e sono stati costretti dopo mesi di inerzia del Miur a rivolgersi al giudice per vedersi riconoscere questi loro diritti.

Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 39 depositata il 5 febbraio 2003, ha accolto in pieno la tesi dei ricorrenti difesi dal legale della Cgil Scuola di Isernia.
I ricorsi vinti sono stati 7 e sono soltanto i primi di una lunga serie di ricorsi pendenti davanti ai giudici del lavoro di tutte le province di Italia.

Il risultato ottenuto dimostra in maniera inequivocabile la coerenza dei comportamenti e delle affermazioni fatte dalla Cgil Scuola sull’intera vicenda che con la sentenza del tribunale si confermano pienamente vincenti.

Ripercorriamo brevemente i fatti.

In applicazione dell’art. 8 della legge 124/99 in data 20.7.2000,i sindacati scuola e l’Aran firmavano uncontratto di allineamento per l’inquadramento professionale e retributivo del personale trasferito cui doveva seguire a nostro parere, come poi è risultato dal successivo giudizio del tribunale di Isernia, un provvedimento definitivo da parte del Miur per riconoscere l’anzianità di servizio maturata prima del passaggio. Il Miur, invece, in modo ostinato ha continuato ad affermare anche attraverso le disposizioni che emetteva, che i diritti dei lavoratori transitati erano già stati soddisfatti con il primo inquadramento. Per altro fatto con notevole ritardo.

La Cgil Scuola dopo numerose campagne di mobilitazioni e di scioperi si è vista costretta a promuovere vertenze (4.6.2001, 19.6.2001 e 14.9.2001) legali in tutte le province.

Vi riportiamo alcuni stralci significativi delle motivazioni con cui il giudice di Isernia ha accolto i ricorsi patrocinati dalla Cgil Scuola di Isernia:

“leggendo il comma 4 in relazione al comma 2 (dell’art. 8 della L. 124/99) emerge con evidenza che i decreti dell’accordo collettivo possono costituire la fonte del rapporto del personale ATA ex EE.LL. solo con riferimento a quanto riguarda il trasferimento e non con riferimento alla conservazione dell’anzianità, in quanto tali due concetti sono tenuti nettamente distinti dal comma 2 dell’art. 8. Il comma 4 deve essere posto in correlazione solamente con la prima proposizione (quella relativa al trasferimento) contenuta nel comma 2 non con la seconda (quella relativa alla conservazione dell’anzianità poiché il richiamo ai decreti è previsto con riferimento alla sola disciplina del trasferimento, tanto più che la ratio di rimettere ai decreti la sola disciplina del trasferimento emerge dallo stesso comma 4 laddove si richiamano le esigenze di organico (si giustifica il differimento della determinazione delle regole di passaggio tra due amministrazioni, alfine di verificare previamente le eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica ed alla revisione delle tabelle organiche del medesimo personale)”.

Il Tribunale ha anche considerato l’ipotesi che il DI 23.07.1999 n. 184 abbia rinviato al DM previo accordo sindacale “ anche per le disposizioni dei criteri di inquadramento finalizzati, tra l’altro, al riconoscimento dell’anzianità maturata“ anche in tale ipotesi, secondo il Tribunale, ” si deve distinguere tra procedura di allineamento (disciplinato previo accordo sindacale) e provvedimento definitivo che riconosce l’anzianità di servizio prevista dalla legge”

Il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza non è, difatti, subordinata ad alcun accordo; “ costituisce l’affermazione di un principio intangibile alla quale l’Amministrazione ha omesso di dare applicazione ed in relazione alla quale non può invocare l’accordo del 27.07.2000, il D.I. n. 184/99 e il DM 5.04.2001, poiché tali atti hanno disciplinato solo l’aspetto del trasferimento.”

……..”Il giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato da ……omissis……., in questa cancelleria in data 5.11.02 così provvede :

condanna l’Amministrazione convenuta a riconoscere alla parte ricorrentel’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza e ad corrisponderle le differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento della predetta anzianità a decorrere dall’1.1.2000, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/91”

In merito a tale decisione non si può che rilevare la giustezza dell’accordo del 20.7.2000 che il sindacato ha sempre sostenuto e stipulato con convinzione.Con l’accordo relativo all’inquadramento professionale e retributivo si è fatto un primo passo: il Miur avrebbe dovuto completarlo con il riconoscimento dell’anzianità di servizio prescritto per legge.

Roma, 17 febbraio 2002

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