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Senza oneri per lo Stato: il TAR Emilia Romagna rinvia alla corte costituzionale la legge regionale sul finanziamento alle scuole private

Subordinazione a interessi privati, invasione di competenze statali, violazione della Costituzione: sono queste le motivazioni con cui il TAR emiliano ha rinviato alla Corte Costituzionale la legge regionale sul diritto allo studio che in realtà finanzia le scuole private.

19/03/2008
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Con ordinanza n. 10 del 10 marzo scorso il TAR dell’Emilia Romagna ha rinviato alla Corte Costituzionale la legge 52 del 1995 che prevede il finanziamento alle scuole private, in particolare alle scuole materne.

Le motivazioni sono parecchie: si va dalla subordinazione esplicitata di criteri pubblici ad un accordo con una agenzia privata (la FISM), all’eccesso di potere rispetto al campo del diritto allo studio e all’invasione del campo proprio del Ministero, con la prefigurazione di un sistema integrato pubblico-privato non di competenza regionale (art. 117), dalla violazione ella clausola costituzionale “senza oneri per lo stato” relativa alla libera istituzione di scuole private alla surroga dello Stato nella istituzione di scuole di competenza statale (art. 33).

Il ricorso era stato avviato da alcune associazioni di cittadini e da alcune confessioni religiose non cattoliche. I promotori. che hanno calcolato il gettito del finanziamento pubblico complessivo per una sezione di scuola materna privata in 33.000 euro annui, sottolineano in proposito come il rinvio costituisca una smentita non solo alle scelte della giunta emiliana e del consiglio regionale, ma anche delle politiche governative nazionali che con la finanziaria 2007 hanno tagliato 4 miliardi di euro alla scuola statale e hanno incrementato di 150 milioni i finanziamenti a quella privata.

Al di là di ogni altra considerazione si conferma che gli articoli della Costituzione che fanno della scuola un pilastro vitale della democrazia e che perciò la vogliono pubblica, garantendo comunque la libertà e il diritto di istituire scuole private, purché senza oneri per lo stato,costituiscono altrettanti cardini del sistema istituzionale democratico, che non si possono aggirare.

Roma, 19 marzo 2008

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