Scuola paritaria e abilitazioni: prevale il buon senso
Con la legge finanziaria 2001, recentemente licenziata dal Parlamento, viene sanata la questione relativa al personale docente sprovvisto di abilitazione in forza nelle scuole non statali che chiedono la parità scolastica.
Con la legge finanziaria 2001, recentemente licenziata dal Parlamento, viene sanata la questione relativa al personale docente sprovvisto di abilitazione in forza nelle scuole non statali che chiedono la parità scolastica.
Al comma 10 dell’articolo 51 della Finanziaria 2001 viene, infatti, previsto l’inserimento del comma 4 bis all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, che recita "Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
Una soluzione ovviamente transitoria per i docenti di scuola secondaria che possono, così, regolarizzare la loro situazione nella prossima tornata concorsuale; mentre per i docenti occupati nelle scuole materne non statali che chiedono la parità viene ritenuto valido il "titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali" così come avveniva nel passato. Detto personale, pertanto, non ha l’obbligo di possedere la specifica abilitazione prevista per i docenti occupati nella scuola materna statale.
Si chiude, così, una vicenda che, all’indomani della emanazione della circolare 15 giugno 2000, n. 163 del Ministero della Pubblica Istruzione, aveva creato non poche difficoltà per i docenti occupati a tempo indeterminato nelle scuole non statali sprovvisti di titolo abilitante che avevano visto minacciato il loro posto di lavoro, tant’è che le organizzazioni sindacali della scuola, CGIL-CISL-UIL-SNALS, avevano chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione un intervento specifico teso ad evitare i licenziamenti (cfr. Appunti n. 103 del 6 giugno 2000, notizia 467, Appunti n. 125 del 14 luglio 2000, notizia 568 e Appunti n. 129 del 20 luglio 2000, notizia 586) . Come si ricorderà, alcuni gestori avevano, infatti, intimato a quel personale il provvedimento di licenziamento per via del vincolo, imposto dalla legge, di avere docenti in possesso di abilitazione al momento di accedere al riconoscimento della parità scolastica.
A Completamento del quadro normativo di riferimento si ricorda che il titolo di studio di maturità magistrale è di per sé abilitante per insegnare nelle scuole elementari paritarie non statali e pertanto quei docenti non sono vincolati a conseguire l’idoneità al concorso prevista invece per il personale docente in servizio nella scuola elementare statale.
Roma, 8 gennaio 2001
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