Riduzione ore di lezione a 50 minuti per pendolarismo. Non c'è obbligo di recupero per i docenti
Illegittima la delibera del Consiglio di Istituto che impone ai docenti di recuperare le frazioni orarie quando la riduzione è dovuta a cause estranee alla didattica.
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Non c’è obbligo di recupero da parte dei docenti quando la riduzione dell’ora di lezioni è dovuta a problemi organizzativi (trasporti pubblici) esterni alla scuola, quindi, estranei alla didattica. Lo ha stabilito il giudice di Saluzzo che ha dato ragione ad un gruppo di docenti di un istituto superiore di Saluzzo che si erano visti imporre, in seguito a delibera del consiglio di istituto, il recupero orario.
Il giudice ha dichiarato tale delibera illegittima ritenendo pienamente valida la norma contrattale (art. 28 CCNL 2006) laddove afferma che sussiste obbligo di recupero solo nel caso di riduzione oraria legate ad esigenze didattiche. Ma in questo caso la riduzione dell’orario delle lezioni e le modalità di recupero le decide il Collegio dei docenti e non il Consiglio di Istituto.
Questa sentenza è un’ulteriore conferma della validità delle norme contrattuali che non possono essere aggirate da interpretazioni unilaterali dell’Amministrazione che in questo caso ha motivato il recupero sostenendo che diversamente ci sarebbe stata una perdita didattica di 180 minuti.
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