Recuperi: nota del Miur su verifiche finali e scrutini integrativi
Rilettura equivoca dell'OM 92. Restano molti dubbi che solo la buona volontà dei docenti potrà sciogliere positivamente.
Da un po’ di tempo il MIUR ha preso l’abitudine di fare note di chiarimento, soprattutto a proposito dei recuperi, che non chiariscono un bel nulla, tutt’al più ripetono quello che le disposizioni precedenti dicevano, salvo poi indirizzare a scelte non sempre corrette sul piano normativo giocando su equivoci.
In altre parole si tratta di note che anziché chiarire confondono ancora di più le idee. D’altra parte è stato questo il difetto di fondo di tutta la normativa su debiti e recuperi che anziché fare forza sulla autonomia scolastica e sulla pur a parole riconfermata competenza collegiale, ha messo il tutto in chiave di adempimenti. In questo modo lo spazio di flessibilità che ogni scuola poteva cercare di gestire è diventato spazio di equivoci.
L’ultima nota del Ministero su verifiche finali e scrutini integrativi procede in questo senso introducendo altri elementi di equivoco. Essa infatti nel far riferimento alle verifiche finali si appella al comma 6 dell’articolo 8 dell’O.M. 92 che attribuisce le “verifiche degli esiti” e “l’integrazione degli scrutini” al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”. Vale a dire che attribuisce le procedure dello scrutinio al consiglio di classe nella stessa composizione di giugno. Qualcuno in base alla nota potrebbe equivocare che la verifica finale (cioè l’interrogazione o la prova scritta) deve veder riunito tutto il consiglio di classe. Le cose non stanno così: la verifica dell’avvenuto recupero è infatti regolamentata dal comma 2 dell’articolo 8. Esso prevede che questa sia organizzata dal consiglio di classe, calendarizzata dal collegio e svolta dal docente della disciplina assistito da altri docenti del medesimo consiglio di classe: il numero non è precisato, si può andare da 1 (oltre al docente della disciplina) fino al numero totale dei docenti della classe!
Dopo di che dove occorre garantire la totalità dei componenti il consiglio di classe di giugno è, per l’appunto, lo scrutinio integrativo. Qui però possono prodursi dei contrasti con gli obblighi di servizio: la nota fa riferimento di nuovo al caso previsto dall’O.M. 92. La O.M. 92 sembra prendere in considerazione praticamente solo lo scrutinio post 31 agosto. In questo caso è evidente che possono esservi docenti pensionati o trasferiti che non sono intenzionati a fare alcunché nella vecchia scuola di servizio: in questo caso la O.M. 92 prevede che possano essere sostituiti. Ma è evidente che nella medesima condizione vi sono anche i docenti a tempo determinato, anch’essi, loro malgrado, “collocati in altra posizione”, per usare le parole della nota, quella del disoccupato, il più delle volte!
E’ evidente altresì che questa situazione per molti docenti a tempo determinato, temporanei fino alla fine delle lezioni e incaricati fino al 30 giugno, si verifica ben prima del 31 agosto: essi, essendo fuori dal rapporto di lavoro nei mesi estivi non sono obbligati né obbligabili a fare verifiche e scrutini, quand’anche fossero prima del 31 agosto, anche se didatticamente il loro disimpegno è una jattura.
All’inizio della nota il Ministero fa riferimento a quesiti su questo argomento ma non si capisce dove concretamente andassero a parare i quesiti. Possiamo immaginare che riguardassero due questioni: per l’appunto i vincoli per il personale a tempo determinato e i vincoli per il personale a tempo indeterminato nei due momenti: le verifiche (interrogazioni, prove) e gli scrutini (il consiglio di classe che mette i voti definitivi). Argomenti spinosi perché le ragioni della didattica si scontrano con le condizioni normative che derivano dal non aver dato al tutto la forma compiuta e ufficiale di una sessione di esame di riparazione mantenendo le condizioni contrattuali esistenti. In particolare, se lo scrutinio è un atto dovuto, l’obbligo di una verifica fuori dagli orari e dai calendari ordinari, cioè in orario aggiuntivo, non fa parte, a rigore di norma, degli obblighi contrattuali. Così come è evidente che nei confronti del personale a tempo determinato nulla può essere preteso una volta che è cessato il rapporto di lavoro.
Roma, 11 luglio 2008
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