
Personale della scuola, chiarimenti sui congedi per dottorato di ricerca
Il Ministero integra e precisa i contenuti della Circolare 120/02. Permane una interpretazione restrittiva per il personale a tempo determinato.


Il Ministero con la Circolare 15 del 22 febbraio 2011 ha fornito indicazioni interpretative delle norme sul congedo per dottorato di ricerca a seguito di alcune modifiche normative e di numerosi quesiti.
In sostanza si riconferma la Circolare 120/02 fatto salvo quanto previsto dalla Legge 240/10 (cosiddetta riforma Gelmini dell'Università) che ha modificato le modalità di concessione del congedo e ha limitato ad un solo dottorato tale diritto.
In particolare viene ribadito che:
- la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
- la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
- il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
- il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e quindi anche al fine della maturazione del punteggio per le graduatorie del personale a tempo determinato.
Sulle altre questioni controverse il Ministero precisa:
- Il congedo non può essere prorogato oltre il termine previsto di durata del Dottorato;
- I dottorati nelle Università straniere (purché riconosciuti come tali in Italia) sono equiparati a quelli in Italia ai fini di congedi e dell'eventuale retribuzione;
- La restituzione (ripetizione) dello stipendio percepito durante il Dottorato è dovuta solo qualora entro due anni dal termine dello stesso ci si dimetta volontariamente o si assuma un incarico in enti diversi dalla pubblica amministrazione; la restituzione non è dovuta se si assume un qualsiasi incarico in altra pubblica amministrazione incluso quello di ricercatore, di assegnista o nel caso di borse post-dottorato;
- Sui limiti rispetto alle autorizzazione alla frequenza dei corsi di dottorato in applicazione della Legge 240/10 viene specificato che il diritto al congedo è subordinato alle esigenze dell'amministrazione (che sono naturalmente da documentare) e che qualora si sia già fruito di un congedo di almeno un anno per dottorato non è più possibile fruirne per altro dottorato (con o senza assegni).
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato il Ministero, mentre riconferma il diritto a fruire del congedo (nei limiti della durata del rapporto di lavoro), introduce una limitazione alla possibilità di continuare a fruire della retribuzione nel caso di Dottorato senza borsa di studio o di rinuncia alla stessa.
Il nostro commento
E' sicuramente positivo che si siano raccolte tutte le risposte ai vari quesiti in unico documento. La circolare però presenta una imprecisione e una interpretazione restrittiva per il diritto alla retribuzione del personale precario.
L'imprecisione è relativa al riferimento al solo personale docente mentre le norme sul congedo per dottorato valgono per tutti i pubblici dipendenti quindi anche per Dirigenti, ATA ed educatori. Abbiamo sollecitato una precisazione in tal senso al fine di evitare contenzioso.
Per quanto riguarda il diritto alla retribuzione del personale a tempo determinato l'interpretazione del Ministero è in aperto contrasto con precedenti pronunciamenti dell'Amministrazione stessa e con alcune ordinanze e sentenze tra cui quella del Giudice di Caltagirone dell'11 maggio 2004.
In considerazione che la posizione espressa dal Ministero resta comunque interlocutoria ("non ritenendosi") siamo impegnati a chiedere un ulteriore approfondimento al fine garantire gli stessi diritti al personale a tempo determinato che è a tutti gli effetti "pubblico dipendente".
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