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Maternità: la Corte Costituzionale chiarisce definitivamente il diritto alle retribuzione per i supplenti

Il diritto alla retribuzione del periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio spetta sempre al personale supplente, anche nel caso in cui il contratto di lavoro non venga perfezionato con l’assunzione effettiva in servizio.

05/12/2003
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Il diritto alla retribuzione del periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio spetta sempre al personale supplente, anche nel caso in cui il contratto di lavoro non venga perfezionato con l’assunzione effettiva in servizio.

Questo diritto, come da noi sempre sostenuto in base sia all’art. 57 del nuovo testo unico sulla maternità d.lgs n. 151/2001 e sia all’avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro, è ora confermato dall’ordinanza 27/10 – 7/11/2003, n. 337 (G.U., 1° serie speciale, n. 45 del 12/11/2003) della Corte Costituzionale, che si è pronunciata su richiesta del TAR del Lazio dello scorso anno, a seguito del ricorso di una supplente. Il dubbio sul diritto alla retribuzione di tale personale (per il periodo coperto da nomina, ma senza assunzione di servizio) nasceva da una vecchia norma contenuta all’art. 7 del D.L. n. 677 del 26/11/1981, convertito in legge n. 11 del 26/01/1982, che stabiliva: “… la nomina del personale scolastico, incaricato e supplente, il quale in base alle norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa”. Il TAR del Lazio chiedeva alla Corte di dichiarare tale norma incostituzionale.

In precedenza già il Consiglio di Stato (22 gennaio 2002) si era pronunciato sul superamento di tale norma, ma tale pronunciamento, valido per il ricorso specifico, non era stato esteso a tutti dall’Amministrazione. La Corte Costituzionale, nel dichiarare “l’inammissibilità della questione sollevata dal TAR Lazio in quanto la norma impugnata è da ritenersi non più in vigore”, per effetto appunto dell’art. 57 del nuovo testo unico, ma anche da una precedente “norma di interpretazione autentica (art. 8 del D.L. n. 103 del 29/03/1991) mette un punto definitivo a favore dei diritti delle lavoratrici a tempo determinato della scuola in maternità, dichiarando definitivamente superata la normativa del 1981. Il nuovo contratto 2003, all’art. 19 c. 14, ha poi esteso il trattamento di maggior favore (100% dello stipendio – art. 12) previsto per il personale a tempo indeterminato, anche al personale supplente. Quindi al personale supplente spetta il 100% della retribuzione nel caso non possa assumere servizio perché già in astensione obbligatoria al momento della sottoscrizione del contratto.

Roma, 5 dicembre 2003

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