Incarichi di presidenza al Miur: la posizione della Cgil Scuola
Il giorno 4 marzo 2004 si è tenuto il previsto incontro sulle modifiche da apportare all’Ordinanza Ministeriale degli Incarichi di Presidenza. Il confronto ha avuto carattere sostanzialmente interlocutorio.
Il giorno 4 marzo 2004 si è tenuto il previsto incontro sulle modifiche da apportare all’Ordinanza Ministeriale degli Incarichi di Presidenza. Il confronto ha avuto carattere sostanzialmente interlocutorio.
La Cgil Scuola ha ribadito, oltre all’adeguamento alla normativa vigente con conseguente inserimento dei maestri laureati e per settori formativi, le richieste di modifica, già avanzate nella seduta del 17 2 2004 ed elaborate nel corso degli incontri con le strutture e con i diretti interessati, e che sono le seguenti:
- la modifica dell’Ordinanza non deve in alcun modo significare il rinvio sine die dell’emanazione del bando di concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, che, anzi, un Governo responsabile e attento allo sviluppo della scuola, e non solo ai tagli, avrebbe già emanato;
- le date di scadenza (presentazione delle domande, pubblicazione delle graduatorie, assegnazione degli incarichi) debbono essere compatibili (nel senso che debbono seguire) con i movimenti che coinvolgono i Dirigenti Scolastici titolari e i Presidi Incaricati triennalisti (il cui concorso in alcune Regioni rischia di protrarsi oltremodo a causa di inserimenti tardivi di ammessi con ordinanza del Giudice);
- trattandosi comunque di un ordinanza che regola incarichi conseguenti ad una graduatoria, non vi deve essere discrezionalità di nomina da parte del Direttore regionale, ma assegnazione del posto scelto dall’interessato;
- mantenimento della possibilità di affidamento di incarico al Collaboratore con delega a sostituire il Dirigente, per assenze del titolare superiori a due mesi, una volta esperita la possibilità della reggenza;
- mantenimento della possibilità di affidamento di incarico in altra scuola rispetto a quella prescelta, in caso di incompatibilità;
- mantenimento della possibilità di affidare ai Presidi Incaricati, attualmente in servizio in settori formativi diversi da quelli in cui hanno i requisiti dei sette anni di ruolo, nello stesso settore formativo di servizio, in ragione del diritto alla conferma e della valorizzazione della professionalità acquisita;
- valorizzazione della professionalità acquisita dai Presidi incaricati attualmente in servizio in termini di precedenza nell’ambito dei posti disponibili o di maggior punteggio, in ragione del valore della continuità di gestione e dell’aumentata complessità della direzione delle scuole, salvo naturalmente le precedenze per i titolari e i Presidi triennalisti;
- valutazione del servizio prestato come funzione obiettivo e valutazione degli altri servizi già riconosciuti dal bando di concorso riservato che si sta concludendo in queste settimane;
- valutabilità della presenza nello stesso Organo Collegiale una sola volta nello stesso anno e se prestata in quanto docente, e chiarimento sulla cumulabilità del servizio di Collaboratore e addetto alla vigilanza prestati nello stesso anno;
- valutazione piena e con eguale punteggio degli inserimenti in graduatorie di concorso ordinario o riservato indipendentemente dal grado di scuola e per ogni inserimento in graduatorie diverse
Il Miur, dopo aver ascoltato le Organizzazioni Sindacali, essendo la materia oggetto di informativa e non di trattativa (cosa contestata dalla CGIL Scuola con specifica azione giudiziaria presso il Ministero del lavoro), ha preso nota delle richieste e ha rinviato il confronto ad un prossimo incontro prima del definitivo varo dell’OM.
Roma, 4 marzo 2004
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