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GPS: sanzioni, risoluzione anticipata dei contratti di supplenza, controlli e rettifica dei punteggi

Cosa avviene in caso di rinuncia alla supplenza, mancata assunzione o abbandono del servizio. Controlli sui titoli dichiarati e verifica dei punteggi.

31/08/2020
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Il Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (allegati) ha regolamentato l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento di quelle d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

L’Ordinanza definisce gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e le modalità con cui si effettuano i controlli sui titoli dichiarati e la validazione del punteggio.
Sanzioni e effetti del mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

  1. la rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

  1. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, per gli aspiranti inoccupati la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Valutazione delle domande e convalida dei punteggi

Il computo dei punteggi è proposto dal sistema informatico. Gli uffici scolastici provinciali valutano i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso.
I titoli artistici e professionali non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

In caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. A quel punto l’Ufficio competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli a quel punto si intendono definitivamente validati.

In caso di esito negativo della verifica, il DS comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale (articolo 76 DPR 445/2000).
L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, con provvedimento del DS, è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto (non è menzionato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera).

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