Formazione professionale: firmato l’accordo sulle stabilizzazioni e le collaborazioni nel comparto
La FLC CGIL sottoscrive l’accordo che prevede stabilizzazioni di precari e limita a specifiche e circoscritte esigenze le collaborazioni.
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L’accordo sulle stabilizzazioni dei collaboratori negli enti di formazione professionale, e su alcune deroghe la cui possibilità è demandata dal DL.vo 81/15 alla contrattazione collettiva nazionale, per specifiche necessità dei comparti produttivi, era stato negoziato nella prima settimana di agosto.
La serrata e non semplice trattativa, le cui premesse si erano costruite nel corso del mese di luglio, e la cui necessità era stata verificata in diversi confronti anche informali con le controparti e di cui era stata discussa la possibilità nella Struttura di comparto Nazionale, ha dato risposta alla esigenza di stabilizzazione del precariato operante nel comparto ed alle pressanti richieste che provenivano in particolare da alcuni territori tra quelli nei quali maggiore è la massa critica di questi lavoratori.
Nell’ipotesi, siglata ad agosto dalla FLC CGIL con riserva, si è manifestata la volontà di procedere da una parte alle stabilizzazioni, nonostante le note criticità che il sistema attraversa.
Si è espressa la volontà di favorire il monitoraggio del settore per raggiungere piena contezza dei numeri degli operatori e delle tipologie di impiego (il settore ha storicamente avuto difficoltà a “contarsi”, persino l’ISFOL ha abbandonato una linea di ricerca aperta nel passato, per questa difficoltà).
Nell’Accordo si sono delimitate e circoscritte le connotazioni dei rapporti che potranno essere stabilizzati:
- saranno oggetto delle stabilizzazioni coloro di cui si può prevedere un incarico anche per l’anno formativo 2015-2016, e che avessero avuto nell’anno formativo precedente un incarico corrispondente almeno ad tempo parziale del 50%, con l’impegno a tendere, nei casi di incarichi incompleti, alla implementazione dell’orario fino al suo completamento.
- Ai lavoratori stabilizzati si applicherà il CCNL della formazione professionale - fatto non scontato in molte realtà regionali - e nelle stabilizzazioni si dovrà tenere conto della salvaguardia dei compensi.
- Si potranno effettuare stabilizzazioni anche con il contratto di apprendistato, nei casi previsti dalla legge, ma, in questo caso, o in quello della Retribuzione Progressiva d’Accesso, già previsti dal contratto di riferimento, i percorsi di avvicinamento alla retribuzione piena dovranno essere concertati con il datore di lavoro, prevedendo l’abbreviazione del tempo per il riallineamento alla retribuzione piena.
- In tutti i casi è garantita la informazione preventiva e successiva alla rappresentanza sindacale (unitaria, nelle regioni dove si è proceduto alla sua elezione, o aziendale negli altri casi).
- Gli enti e le istituzioni formative si sono impegnati a fornire adeguata formazione agli stabilizzati, nel corso di un anno dalle assunzioni.
- Nella eventualità di enti inferiori ai 15 dipendenti, che per effetto delle stabilizzazioni dovessero superare la soglia dei 16, in deroga in melius alla novella legislativa (introdotta dal D.Lvo 23/2015), per accordo pattizio si continuerà ad applicare ai dipendenti precedentemente assunti prima della entrata in vigore del citato D.Lvo 23/2015, l’estensione pattizia prevista dall’art. 18 del CCNL, della applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori - compresa la “tutela reale”, mentre la nuova norma attuativa del Jobs Act avrebbe da sola provocato, al raggiungimento della soglia, per “trascinamento”, la applicazione della “tutela crescente”, ossia della licenziabilità meno rischiosa / onerosa per il datore).
- Inoltre, si sono circoscritte le possibili deroghe al D.Lvo 81 per l’utilizzo di collaboratori ai soli casi di indisponibilità di competenze interne.
- Le collaborazioni sono state vincolate alle precedenti previsioni contrattuali definite nell’allegato 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto – migliori sotto il profilo delle tutele per malattia, maternità, infortuni, congedi parentali o matrimoniali, rispetto alle proposte dei datori, che pretendevano di fare riferimento a ipotesi diverse, peggiori, analoghe a regolamentazioni di altri comparti contrattuali diversi da quello della Formazione Professionale.
- In contrattazione regionale, ove ne esistano le condizioni, potranno esplicitamente essere previste condizioni di miglior favore.
- Si è prevista una procedura di raffreddamento ove dovessero insorgere controversie, e la possibilità che le parti regionali istituiscano elenchi di lavoratori impegnati nella formazione professionale ed elenchi di lavoratori che aspirino ad entrarvi.
La FLC aveva sottoscritto con riserva, mentre i datori avevano già sottoscritto, come d’altra parte avevano fatto per la parte sindacale Cisl, Uil e Snals, con pienezza di effetti quella che per noi rimaneva “l’ipotesi di accordo”.
Dopo la discussione nella Struttura di Comparto nazionale del 21 di settembre, e l’apprezzamento sia dell’accordo che del percorso negoziale, il Comitato direttivo Nazionale il 23 settembre ha deliberato di sciogliere la riserva e di sottoscriverlo a tutti gli effetti.
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