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Formazione iniziale. Definite le prove di accesso ai corsi abbreviati per l'insegnamento nella primaria e nell'infanzia

I percorsi possono essere attivati dalle Università presso le quali sono presenti i corsi di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria.

25/11/2011
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Il Miur, con il decreto 11 novembre 2011, ha definito le procedure e le modalità con le quali saranno effettuate le prove di accesso ai corsi "abbreviati" per la scuola primaria e dell'infanzia.

Ai corsi potranno partecipare i maestri diplomati dell'istituto/scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto/scuola magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico, ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.

Non potranno partecipare coloro che siano già in possesso della medesima abilitazione/idoneità (conseguita con concorsi ordinari o riservati o con la laurea in scienze della formazione primaria).

Si tratta di corsi che prevedono il conseguimento di 60 crediti formativi (in almeno 8 mesi) finalizzati al rafforzamento delle competenze secondo quanto stabilito nel decreto e nell'allegato A allo stesso.

Con il superamento dell'esame finale si consegue l'abilitazione per la scuola primaria o dell'infanzia come previsto dal Regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10 Art. 15 comma 16). Tale abilitazione, a normativa vigente, consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia d'istituto e la possibilità di partecipare ai futuri concorsi, anche se esiste una specifica deroga, che prevede la partecipazioni ai concorsi anche solo con il diploma conseguito entro il 2001/2002.

Le singole Università, nelle quali è presente il corso di Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, potranno attivare tali corsi. I corsi non prevedono un numero programmato a livello nazionale, ma l'ammissione è subordinata al superamento delle prove di accesso.

La prova di accesso, analoga a quella del Tirocinio formativo attivo per la scuola secondaria, consiste in:

  1. un test preliminare predisposto dal Ministero;
  2. una prova scritta predisposta da ciascuna università;
  3. una prova orale.

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta (0,5 punti per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte errate od omesse). 10 quesiti sono destinati a verificare le competenze in lingua italiana, inclusa la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono finalizzati a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari relative ai due diversi percorsi. I riferimenti per i quesiti specifici sono i programmi dei concorsi del 1999 (DM 8/99 e 26/99), integrati dalle indicazioni nazionali (DM 59/04) e dalle indicazioni per il curricolo (DM 31 luglio 2007). Si accede alla prova scritta se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30.

La prova scritta è stabilita dalle università per verificare le conoscenze già previste per il test preliminare, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana. Nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova in lingua inglese di livello B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Si accede alla prova orale se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30.

La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.

La previsione di una prova di lingua inglese di livello B1 in ingresso si configura come una forzatura della norma (che prevede la certificazione linguistica solo al termine del percorso) e determinerà una disparità di trattamento tra maestri con i medesimi requisiti e perfino con anni di servizio di insegnamento. Come FLC CGIL chiederemo che la prova sia solo "ricognitiva", per verificare gli eventuali crediti da acquisire durante il percorso, ma non sia ostativa all'accesso.

L'abilitazione conseguita prevede anche la certificazione delle competenze di livello B2 del QCER, finalizzato all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Diventa quindi ancora più urgente prevedere uno specifico percorso per l'acquisizione delle competenze linguistiche per i docenti precari già abilitati della scuola primaria che a suo tempo non hanno sostenuto la prova linguistica o l'hanno sostenuta per altra lingua straniera. Rinnoveremo formalmente al nuovo Ministro la nostra richiesta in modo che tali corsi siano attivati già in questo anno accademico.

Resta anche da chiarire con quali modalità, i maestri diplomati entro il 2001/2002, attualmente iscritti al corso ordinario di Scienze della Formazione primaria, possano accedere a tali percorsi, in considerazione del possesso dei requisiti richiesti per questa "abbreviazione", anche con eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti.

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