Concorso ordinario e straordinario della secondaria: a che punto siamo con il decreto 126/2019
Riassumiamo le principali novità dei concorsi che saranno banditi a breve per la scuola secondaria.
Il Decreto legge 126/2019 è in fase di conversione, il testo con gli emendamenti approvati alla Camera passerà ora al Senato, dove l’esame è cominciato il 9 dicembre. Riassumiamo le principali novità introdotte dagli emendamenti approvati sinora.
Concorso ordinario
tempistica |
secondo quanto stabilito decreto la procedura concorsuale può partire entro il 2019, simultaneamente rispetto allo straordinario |
tipologie di posto per cui concorrere |
classi di concorso - ITP - sostegno |
come concorrere |
il concorso sarà bandito per i posti che si prevede saranno disponibili nei due anni scolastici successivi a quello in cui si espleteranno le prove nelle diverse regioni e nelle diverse classi di concorso. Ogni candidato può concorrere per una sola classe di concorso per la secondaria di 1 grado e per una sola classe per la secondaria di 2 grado. Chi ha il titolo può concorrere anche per i posti di sostegno |
dove concorrere |
il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione |
requisiti di accesso |
- abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o altra classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU - titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente (vai all’applicazione) , fino al 2024/25 non è richiesto il possesso dei 24 CFU |
requisiti di accesso per i posti di sostegno |
- abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno didattico - titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso + 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di sostegno didattico - diploma che dia accesso ai profili di ITP, come definiti dal nuovo regolamento delle classi di concorso + specializzazione per le attività di sostegno didattico - sono ammessi gli specializzandi che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio |
Prove di esame per i posti comuni |
1) prova scritta nazionale nelle discipline relative alla classe di concorso 2) prova scritta nazionale che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche 3) colloquio orale |
Prove di esame per i posti di sostegno |
1) prova scritta a carattere nazionale 2) prova orale |
Graduatoria finale e titoli |
nella graduatoria finale del concorso ordinario una quota pari al 40% del punteggio andrà ai titoli, e tra di essi il 50% ai servizi. |
Valore abilitante del concorso |
risultano abilitati all’insegnamento coloro che conseguono una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova. |
Blocco quinquennale |
il docente che supera positivamente l’anno di formazione e prova è confermato in ruolo ed è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni |
Concorso straordinario
tempistica |
secondo quanto stabilito decreto la procedura concorsuale può partire entro il 2019, simultaneamente rispetto all’ordinario |
posti per cui concorrere |
la procedura sarà bandita per 24 mila posti riferiti a classi di concorso - ITP - sostegno |
come concorrere |
il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23. Ogni candidato può concorrere per il sostegno e per una sola classe di concorso. E’ consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto) |
dove concorrere |
il concorso è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione |
requisiti di accesso ai fini dell’assunzione- Posti comuni |
- avere svolto tra l’a.s.2008/09 e l’a.s.2019/20, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99 - avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre - essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento richiesto (per gli ITP è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado) |
requisiti di accesso per i posti di sostegno |
oltre ai requisiti descritti in relazione alle classi di concorso serve la specializzazione su sostegno. Sono ammessi gli specializzandi del IV ciclo che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio |
requisiti di accesso ai fini dell’abilitazione |
- avere svolto tra l’a.s.2008/09 e l’a.s.2019/20, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola paritaria, nel sistema di istruzione e formazione professionale (purché il servizio sia riconducibile alla classe di concorso). Sono ammessi anche i docenti di ruolo della scuola primaria e dell’infanzia con almeno tre anni di servizio |
Procedura del concorso straordinario e vincitori |
- unica prova scritta computer-based che verte sul programma di esame previsto per il concorso 2016, che si supera con il punteggio minimo di 7/10 - definizione di una graduatoria dei vincitori sulla base del punteggio della prova e dei titoli, nel limite dei 24 mila posti - assunzione dei vincitori e loro ammissione al periodo di formazione iniziale e prova - acquisizione dei 24 CFU (ove non ne siano già in possesso) nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, e integrazione dello stesso periodo di prova con una prova orale (punteggio minimo 7/10) davanti al comitato di valutazione della scuola di servizio integrato da due componenti esterni - il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo e cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o ad esaurimento in cui è iscritto l’aspirante (ad esclusione di graduatorie di merito di concorsi ordinari) L’immissione in ruolo dei vincitori è prevista già a partire dal 1 settembre 2020, tuttavia le nomine in ruolo potranno essere disposte anche negli anni successivi, fino all’esaurimento della graduatoria dei 24 mila vincitori. |
Idonei del concorso straordinario che non rientrano tra i 24 mila vincitori e docenti che accedono al concorso straordinario ai soli fini abilitanti |
i docenti che ottengono il punteggio minimo nella prova computer-based (7/10), ma non rientrano nel contingente dei 24.000 posti destinati alle assunzioni possono, comunque, conseguire l’abilitazione. Rientrano nella procedura abilitante anche i docenti delle scuole paritarie, CFP e di docenti di ruolo primaria e infanzia che sosterranno una scritta computer-based analoga a quella di chi concorre per l’assunzione. La procedura abilitante richiede questi requisiti: - superare la prova scritta con almeno 7/10 - essere in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato almeno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - conseguire i 24 CFU (se non si possiedono già) - superare la prova orale di abilitazione dinanzi alla commissione di valutazione A questa stessa procedura abilitante possono partecipare anche i vincitori, laddove volessero conseguire l’abilitazione in tempi più rapidi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo. |
Blocco quinquennale |
i docenti assunti e confermati in ruolo con il concorso saranno tenuti a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni |
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