
Calcolo dei punteggi nelle classi di concorso derivanti da fusione
Tra i numerosi problemi relativi al calcolo dei punteggi delle graduatorie permanenti che ci vengono segnalati vi è quello che riguarda le classi derivanti da fusione di classi di concorso precedenti per le quali erano previsti titoli di studio oggi non più validi o solo parzialmente validi.


Tra i numerosi problemi relativi al calcolo dei punteggi delle graduatorie permanenti che ci vengono segnalati vi è quello che riguarda le classi derivanti da fusione di classi di concorso precedenti per le quali erano previsti titoli di studio oggi non più validi o solo parzialmente validi. Si tratta delle classi 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 57/A, 60/A: la nascita queste classi diede luogo alla fusione delle precedenti graduatorie per le supplenze, mescolando personale in regola col titolo e personale non in regola. Per quest’ultimo è stata la consentita la possibilità di partecipare comunque alla prima procedura abilitante, e conseguentemente di iscriversi a pieno titolo nella graduatorie permanente corrispondente, mentre in passato avrebbe dovuto essere nominato solo su alcuni insegnamenti della nuova classe di concorso (quelli in precedenza afferenti alla corrispondente vecchia classe). E’ successo tuttavia che molti supplenti siano stati nominati anche per insegnamenti per i quali non avrebbero avuto titolo, e queste nomine oggi non sono conteggiabili nel punteggio della graduatoria permanente, in quanto di fatto prestate senza il titolo valido.
Vi è però un anno in cui tutte le nomine sono valide ed è il 1995-96: infatti il D.M. 334 dell’11 novembre 1994, che modificava le classi di concorso e che fu applicato il 1 settembre 1995, non aveva affrontato la questione e si era limitato a fondere le graduatorie. Solo con il D.M. 151 del 17 aprile 1996 , applicato di fatto il 1 settembre 1996, la questione fu riformulata nella forma attuale. Quindi i servizi prestati nell’anno scolastico 1995-96 per queste classi di concorso sono in ogni caso computabili e nel caso ciò non avvenga va prodotta istanza di correzione o ricorso.
Roma, 29 agosto 2000
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA
-
CCNL 2025-2027: in pagamento l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) con il cedolino di aprile
-
Personale ATA: no ai tagli, sì al varo immediato delle figure di operatore e di funzionario
-
Mobilità scuola 2025/2026: indicazioni del MIM per il trasferimento docenti da sostegno a posto comune
-
Corsi abilitanti anno accademico 2024/2025: nuovo decreto MUR
Il futuro comincia ogni mattina alle 8.00
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti ministeriali Decreto ministeriale 270 del 19 marzo 2025 - Autorizzazione posti e modalità selezione per attivazione percorsi formazione iniziale docenti
- Decreti ministeriali Decreto ministeriale 270 del 19 marzo 2025 - Allegato A
- Decreti ministeriali Decreto ministeriale 270 del 19 marzo 2025 - Allegato B
- Note ministeriali Nota 64732 del 17 marzo 2025 - Istruzioni operative mobilità as 2025-2026 docenti sostegno
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Piemonte - Scuola, mercato, impresa. Dalla filiera formativa tecnologico professionale 4+2, quale futuro per l'istruzione pubblica?
- Emilia-Romagna - Assemblea generale FLC CGIL Emilia Romagna allargata alle strutture e alle candidate e ai candidati alle elezioni Rsu, 31 marzo 2025
- Messina - FLC CGIL in mobilitazione a Messina “La conoscenza non è un frutto proibito, è un diritto!”