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Elezioni RSU: come si vota?

Una scheda sintetica con le modalità di voto per il 5, 6 e 7 marzo

03/03/2012
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Il 5, 6 e 7 marzo i lavoratori pubblici e della conoscenza andranno alle urne per eleggere i propri rappresentanti sindacali sul luogo di lavoro. La FLC CGIL ha presentato oltre 10.000 liste.

Con l'avvicinarsi della scadenza, mettiamo a disposizione dei nostri lettori una scheda sintetica con le modalità di votazione.

Ricordiamo che le elezioni in una singola istituzione sono valide se ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto. Ad esempio: se in una istituzione gli elettori sono 120 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 61 aventi diritto. Oppure, se in una istituzione gli elettori sono 99 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 50 aventi diritto.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Quando: si vota nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2012.

Dove: luogo e orari delle votazione sono portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante comunicazione all'albo da parte della Commissione elettorale almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il luogo della votazione viene stabilito dalla Commissione elettorale in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere.

SEGGIO ELETTORALE

Componenti: almeno due scrutatori e un Presidente. Vengono designati dai presentatori di lista e la Commissione elettorale ne individua il Presidente.
A cura della Commissione elettorale il seggio sarà munito di tutto il materiale necessario alle votazioni (scheda elettorale, urna elettorale, …) e dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

PROCEDURE DI VOTO

Segretezza del voto: il voto è segreto e personale (non può essere espresso per lettera né per interposta persona).

Riconoscimento degli elettori: per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio (di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali).

Scheda elettorale: la votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione.
Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti il seggio.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente il seggio elettorale.
A conferma della partecipazione al voto l'elettore dovrà apporre la propria firma nell'elenco degli elettori del seggio.

VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA

Voto di lista: si esprime tracciando una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.

Preferenze: nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza, sulla scheda sono già riportati i nomi dei candidati e sarà sufficiente segnare il nominativo prescelto.
Nelle amministrazioni con più di 200 dipendenti è possibile esprimere due preferenze, le liste con i candidati dovranno essere affisse alle entrate del seggio e gli elettori trascriveranno i nominativi dei candidati prescelti nell'apposito spazio previsto sulla scheda elettorale in corrispondenza della lista votata.

NULLITÀ DEL VOTO

Il voto è nullo se:

  • la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;
  • il voto viene dato a più di una lista;
  • vengono date preferenze a candidati di liste differenti.
CASI PARTICOLARI
  • Se viene espresso su una lista il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista ma le preferenze sono nulle;
  • se viene espresso solo il voto di preferenza e non quello di lista, il voto viene comunque attribuito alla lista e vale anche la preferenza espressa;
  • se il voto viene dato ad una lista e le preferenze vengono date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulle le preferenze.