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Ricostruzione di carriera ed esclusione dal concorso ex art. 15 Dirigente di ricerca I livello al CNR: importanti vittorie della FLC CGIL

Accolti tre ricorsi patrocinati dai nostri legali. Continueremo con forza e determinazione ad essere a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti.

25/01/2022
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Il Tribunale di Roma con una sentenza pubblicata nel mese di novembre 2021 nella sezione Lavoro, ha accolto tre distinti ricorsi, patrocinati dal legale della FLC avv. Francesco Americo, riconoscendo in favore dei lavoratori inquadrati nel profilo di ricercatore e tecnologo, il servizio a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera condannando il CNR al pagamento delle differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi legali. 

Oltre a richiamare i precedenti ottenuti sia presso il medesimo Tribunale sia presso altre sedi giudiziarie, il giudice ha fatto proprie le tesi sostenute con i rispettivi ricorsi ed applicato i principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia.

Il Tribunale di Tivoli con sentenza pubblicata il 18 gennaio ha accolto un nostro ricorso proposto per una lavoratrice del CNR che si era vista negare il riconoscimento dell’anzianità di servizio a tempo determinato.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che "l’Ente convenuto non ha in alcun modo indicato quale sia l'esigenza in ragione della quale la maturazione della anzianità di servizio debba avvenire solo in favore del lavoratore a tempo indeterminato, non emergendo un motivo obiettivo che possa fondare questa discriminazione neppure dall'esame della legislazione e della contrattazione collettiva".

Anche il questo caso il Tribunale ha condannato il CNR ad aggiornare la ricostruzione di carriera e quindi la fascia stipendiale oltre al pagamento delle differenze retributive.

Anche il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 12 gennaio ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo con il quale è stato impugnato il provvedimento di esclusione di una candidata al concorso bandito dal CNR per 150 posizioni di dirigente di ricerca I livello professionale ex art. 15 CCNL Ricerca.

In questo caso il ricorso era stato proposto a conclusione della procedura concorsuale e, pertanto, il giudice ha dovuto affrontare anche la questione relativa alla permanenza dell’interesse del candidato escluso, a proporre ricorso anche nel caso in cui il la procedura sia ormai giunta a conclusione con la nomina dei vincitori.

Il Tribunale ha accolto le tesi sostenute dal legale e, oltre a confermare il diritto della candidata a partecipare al concorso ha disapplicato la norma del bando che impediva alla medesima di accedere alla selezione.

Sotto altro profilo il giudice ha respinto la contestazione sollevata dalla controparte circa la mancata impugnativa degli atti entro il termine di 60 giorni evidenziando che "Destituita di fondamento è l’eccezione sollevata dal terzo chiamato di decadenza della ricorrente, per mancata impugnazione degli atti di gara nel termine previsto dall’art. 41 co. 2 d.lgs. n. 104/2010, atteso nel giudizio ordinario l’illegittimità dell’atto amministrativo può essere rilevata ai soli fini della sua disapplicazione e non del suo annullamento (per il quale è previsto il termine di decadenza dell’azione da proporre davanti al giudice amministrativo)".

Nel merito ha evidenziato che "Come correttamente rilevato dalla ricorrente, il requisito dell’inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del 31.12.2019, anziché alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda risulta illegittimo, in quanto non trova riscontro nel CCNL di comparto, che all’art. 15, co. 9 dispone che “gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”; né nella deliberazione del consiglio di amministrazione del CNR n. 199/2020 (all. 1); l’art. 2 del bando risulta inoltre in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 co. 7 c.P.R. n. 487/1994".

Con tale importante decisione, il CNR dovrà quindi garantire alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva.

La FLC CGIL con forza e determinazione continuerà ad essere a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti.