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La condotta assunta dall’Istituto Superiore di Sanità, in occasione della stipula del CCNI 2016, è antisindacale

L’articolo 7 del CCNL 2016-18 indica chiaramente che, qualora l’ipotesi di CCNI sia sottoposta a modifica per effetto di formali eccezioni sollevate dagli Organi di vigilanza preposti ai controlli previsti dalla normativa, si riaprono le trattative e nessuna modifica unilaterale da parte dell’Amministrazione è consentita.

18/02/2022
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Importante decisione assunta in data 16 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma che, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato antisindacale la condotta dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità, ordinandogli di riconvocare «il tavolo delle trattative per la discussione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 ex art. 7, comma 8 del CCNL 2016/2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca», nonché la pubblicazione del provvedimento per almeno 30 giorni sul sito dell'ISS, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali dei 2 gradi di giudizio e del contributo unificato.

L’ISS, nel 2017, aveva sottoscritto, con una sigla sindacale, il CCNI 2017. CGIL, CISL e UIL non firmarono quell’ipotesi. L’Istituto aveva quindi sottoposto l’ipotesi di CCNI all’iter autorizzatorio che prevede il controllo sia degli organi di vigilanza interno che della Funzione Pubblica e il MEF, così come disposto dal DLgs 165/2001. A seguito di detti controlli, il Fondo per la contrattazione integrativa dei Livelli VI-VIII subiva una riduzione di circa 140.000 euro.

A seguito di tale osservazione, l’Amministrazione dell’ISS, sebbene sollecitata da formale richiesta delle organizzazioni sindacali confederali, non riconvocava il tavolo delle trattative per esporre, preventivamente, le modifiche che si intendevano apportare all’ipotesi già sottoscritta ed avviare, così, la contrattazione, come previsto dall’articolo 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018. L’ISS, per recuperare la decurtazione operata sul Fondo, modificava unilateralmente la ripartizione dello stesso fra le diverse modalità di utilizzo e convocava tutte le organizzazioni sindacali chiedendo la firma, già rifiutata da CGIL, CISL e UIL sull’ipotesi di CCNI, su un testo modificato unilateralmente dall’Amministrazione.

La FLC CGIL chiedeva insistentemente la revoca del contratto vedendosi costretta, insieme alle omologhe organizzazioni di categoria di CISL e UIL, a ricorrere al Tribunale di Roma, il quale respingeva il ricorso delle tre organizzazioni sindacali.

Soltanto la FLC CGIL è ricorsa in appello, con i propri legali, avv.ti Filippo Aiello, Francesco Americo e Claudio Zaza, e la condotta dell’ISS è stata, dunque, ritenuta lesiva dei diritti del sindacato e giudicata antisindacale dalla Corte d’Appello di Roma, che, come detto, ha ordinato la riconvocazione del tavolo delle trattative, ristabilendo la correttezza dei rapporti sindacali.

Con questa sentenza ancor di più si riafferma il valore della contrattazione e della rappresentanza sulla quale la FLC CGIL ha sempre creduto e investito per favorire la partecipazione dei lavoratori e delle RSU nei processi democratici nei luoghi di lavoro.

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