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INRIM: orario di lavoro e lavoro agile, no alle interpretazioni del Direttore Generale

Il giudizio della FLC CGIL sulla Circolare del direttore generale n. 6/2021.

30/11/2021
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Nonostante lo sciopero del 24 marzo 2021 dell’ORA ESATTA all’INRIM, che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori, i rapporti nell’Ente non paiono affatto pacificati e le continue vessazioni a cui sono sottoposti i dipendenti per vedere riconosciuti i loro diritti contrattuali, non fanno altro che rinfocolare le ragioni di quello sciopero.

Ci riferiamo alle “fantasiose” interpretazioni a cui il Direttore Generale e il Presidente dell’Ente sottopongono le applicazioni contrattuali, al punto da renderle prevaricazioni più che opportunità per migliorare il benessere organizzativo e l’efficienza dell’Istituto; come nel caso dell’art. 58 del CCNL sull’Orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi (e non che con gli altri articoli, come il 15, il 54 e il 53, o con il Contratto Integrativo, le cose stiano andando meglio…).

L’art. 58 del CCNL 1998-2201 prevede l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro per i ricercatori e tecnologi e l’autocertificazione mensile dello svolgimento dell’attività fuori sede. Ora, per accedere a questi diritti all’INRIM occorre compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da ultima Circolare del Direttore Generale n. 6/2021, con tanto di documento di identità in corso di validità da allegare. E il tutto dopo comunicazione preventiva da inoltrare oltre che al responsabile della struttura di appartenenza, anche alla mail istituzionale, come ad intimidire l’eventuale ricercatore e tecnologo che dovesse avvalersi dell’autocertificazione: si ricordi che può rischiare la decurtazione dello stipendio…..!

Ma di che “autonoma determinazione” si parla se i vincoli introdotti nella Circolare sono tali e tanti, da rendere inefficace l’istituto contrattuale? Un primato di cui l’INRIM sembra andare fiero, visto che sino a qualche settimana fa, l’autocertificazione era addirittura vietata ai ricercatori e tecnologi: unica possibilità, come per tutti, il permesso per servizio di vecchia ministeriale memoria. Eppure la possibilità di introdurre l’autocertificazione era parso il risultato di una lunghissima trattiva intercorsa fra le parti dopo lo sciopero del 24 marzo, grazie anche all’attenzione posta al tema dal Presidente che, essendo un accademico e conoscendo bene gli strumenti di flessibilità di cui godono i ricercatori universitari, forse aveva capito l’inutile vessazione a cui erano sottoposti i “suoi” ricercatori e tecnologi. Ma poi, nella pratica, quando si è trattato di tradurre tale apertura, siamo arrivati alla Circolare 6/2021 del Direttore Generale, dove è riuscito a rendere difficile se non impossibile accedere alla autocertificazione. Addirittura nella circolare si riporta un elenco esclusivo dei luoghi “fuori sede” in cui rendere la prestazione lavorativa, e si afferma in maniera perentoria e sicura che rimane “in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare il regime di autocertificazione per le modalità di prestazione dell’attività lavorativa riconducibili alla tipologia del lavoro agile”, un ossimoro di cui il Direttore Generale può andare orgoglioso, vista la sua battaglia in punta d’interpretazione contro “l’autonoma determinazione” e “l’autocertificazione dei ricercatori e tecnologi.

Come FLC CGIL siamo sempre stati convinti che l’art 58 può essere una modalità di accesso per i ricercatori e tecnologi al lavoro agile in forma ordinaria, senza passare per le complessità regolamentari oggi in vigore; una lettura che anche alcuni enti hanno assunto, a cominciare dall’INFN che permette di accedere allo smart-working attraverso l’art. 58, senza passare per la presentazione di specifici progetti e altri adempimenti burocratici.

Insomma, un’interpretazione rigida sull’Orario di Lavoro dei ricercatori e tecnologi che non appare molto in linea con la prassi in vigore negli altri Enti di Ricerca, che ritengono l’autonomia di detto personale, in coerenza con la Carta Europea dei Ricercatori, un valore da salvaguardare e rafforzare. Un’interpretazione poco illuminata che non si confà al ruolo di portavoce del CODIGER dell’attuale DG dell’INRIM.

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