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Enti di Ricerca: aspetti politici della bozza di delega e commento sintetico del testo

La FLC CGIL incontra i lavoratori per discutere della proposta di riforma prevista all’articolo 13 della legge 124/2015.

19/04/2016
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Martedì 19 aprile si è svolta all’Istat la prima assemblea sul tema della riforma degli enti di ricerca prevista all’articolo 13 della legge delega, nei prossimi giorni seguiranno altre assemblee e iniziative. Per favorire la discussione pubblichiamo alcune considerazioni ulteriori al comunicato unitario già pubblicato sullo stesso tema e una sintesi analitica dei contenuti della bozza di delega circolata nelle ultime settimane.

A nostro avviso nel testo ciò che manca pesa almeno quanto ciò di cui il documento si occupa esplicitamente. Ci riferiamo al personale tecnico e amministrativo che rappresenta il 50 percento dell’organico degli enti e il cui lavoro è una architrave delle attività di ricerca. La valorizzazione delle competenze di queste figure e la composizione di un quadro normativo armonico per tutte le professionalità che partecipano ai processi di ricerca è un elemento di fondo, imprescindibile per far fare passi in avanti al sistema degli enti.

Entrando nel merito di ciò che il documento contiene, il primo tema critico è quello che nel provvedimento di delega sembra essere centrale, le peculiarità e l’autonomia del ricercatore nelle sue diverse articolazioni.

A nostro avviso il nodo del ruolo della comunità scientifica interna agli enti di ricerca e il suo rapporto con gli organi di indirizzo scientifico e amministrativo con questo provvedimento è tutt’altro che sciolto. Si conferma una visione fortemente burocratica e dirigistica per la quale i ricercatori e tecnologi continuano a contare nei propri enti davvero molto poco e la mal digerita (e mai attuata) autonomia della ricerca rispetto ai settori amministrativi continua ad essere ribaltata in subordinazione verso la dirigenza amministrativa. Significativo che il massimo che si concede, come si leggerà nella descrizione analitica, è una possibilità di transito temporanea e eccezionale dallo status di ricercatore e tecnologo a quello di dirigente pubblico (ai sensi del dlgs 165/01). In questo senso articolare una omogeneizzazione degli enti, del tutto necessaria a nostro avviso, sotto la legge Gelmini (il dlgs 213/2009), ci sembra davvero un pensiero molto debole.

I Ricercatori e tecnologi vengono assimilati ai funzionari di stato, magistrati, poliziotti e prefetti, ma non ai docenti universitari. Messi ad esaurimento i III livello con 15/20 anni di anomala permanenza all’attivo senza alcun provvedimento sanatoriale in progetto, per loro si riduce ancora la possibilità di carriera ridotta ad un 30% di riserva ai concorsi. Per tutti c’è l’addio agli avanzamenti di fascia sostituiti da meccanismi “premiali” ancora da inventare in seno alla presidenza del consiglio dei ministri, insieme all’intera struttura retributiva. Una idea vecchia che in alcun modo può essere presentata come l’applicazione dei principi della carta europea dei ricercatori come la legge delega prevede.

In una condizione di stagnazione dovuta all’assenza di nuove risorse e tagli continui, gli effetti di quanto descritto finora, se il provvedimento acquisisse gambe, avrebbero una lenta emersione. Ciò che invece sarebbe immediato e deflagrante è ciò che riguarda il precariato della Ricerca. In assenza di sanatorie, stabilizzazioni o almeno norme transitorie, che non sembrano essere nei programmi degli estensori del testo, tutto il precariato storico attualmente a tempo determinato, con assegno o collaborazione, tenterebbe di inserirsi in questo percorso esennale (!) a tempo determinato che porta alla stabilizzazione al II livello (chiamata “fascia” per strizzare l’occhio all’università), pure in competizione con i III livello ad esaurimento. La maggior parte, espulsa, si riverserebbe presumibilmente sulle forme parasubordinate, prestazione d’opera assegno quest’ultimo di durata massima 3 anni, che il provvedimento liberalizza e istituzionalizza in una gerarchia rigida e infinita.

Mentre sull’università si è aperto un ragionamento intorno ai danni provocati finora dall’applicazione delle norme volute dal ministro Gelmini a partire proprio dalla moltiplicazione delle forme di precariato e la messa a esaurimento dei ricercatori, in questo documento circolato di “gianniniana” maternità si inseguono miti già uccisi persino all’interno di questa stessa (neo)liberale compagine di governo.

La FLC CGIL lavorerà con grande determinazione per modificare radicalmente i contenuti di questo testo circolato in forma di bozza e per rilanciare l’intervento a partire dalla sfida aperta con il provvedimento di delega sugli enti di ricerca e dalla discussione parlamentare sull’università e il reclutamento ora in fase di decollo. È singolare che una delega sulla semplificazione delle attività degli enti di ricerca, in cui come si vedrà sono presenti norme che in effetti possono concretizzare necessità effettive degli enti di ricerca e determinare la realizzazione di una normativa speciale nell’ambito della Pa come da tempo chiediamo, abbia invece come “cuore”  norme dal sapore profondamente burocratico. Si scambia infatti l’unilateralità delle decisioni sui rapporti di lavoro dei ricercatori e tecnologi da parte di presidenti, direttori generali e cda come la modernità. Una idea da rifiutare senza mediazioni.

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Articolo 1
Ambito di applicazione

Articolo 2
Carta Europea dei Ricercatori

A oltre dieci anni dalla uscita della raccomandazione della commissione europea, il rispetto della carta dei ricercatori si dispone che sia assicurato “adeguando gli statuti e i regolamenti degli Enti” senza alcuna altra indicazione e, per questa via, garantita la libertà di ricerca e persino la valorizzazione professionale.

Articolo 3
Unificazione e semplificazione del regime ordinamentale

Si interviene sul dlgs 213 del 2009. Le norme su nomine, ordinamenti, poteri di indirizzo e finanziamento che ad oggi si applicano solo agli enti MIUR, si estendono a tutti gli EPR.
Viene costituita la Consulta dei Presidenti degli Enti un organo consultivo del MIUR presieduto dal Ministro.
Altre modifiche al dlgs 213 indirizzate all’allentamento dei vincoli e all’aumento dei margini di autonomia di governo:
Utilizzo delle proprie economie di bilancio non più previa motivata richiesta e autorizzazione ma solo con comunicazione agli organi vigilanti. Maggiore autonomia per la deliberazione di statuti e regolamenti.

Articolo 4
Istituzione del ruolo di Ricercatore e Tecnologo degli entri pubblici di ricerca

Si decontrattualizzano ricercatori e tecnologi (per una via diversa da quella della docenza università).
E' istituito il ruolo unico con due fasce in analogia con l'università, il III livello del ricercatore e tecnologo è soppresso, senza che sia indicata nessuna altra forma di regolazione del rapporto di lavoro.
I ricercatori e tecnologi attualmente con contratto a tempo indeterminato il cui livello è soppresso hanno come unico paracadute la riserva del 30% nei concorsi pubblici per l’accesso alla prima e alla seconda fascia, azzerando sia l’art. 15 del CCNL che la riserva contenuta nella Brunetta che era del 50%. Dunque si sposta la concorrenza con i precari dal III al II livello aggravando il grado di problematicità di questa dinamica già esistente.

Articolo 5
Reclutamento

I e II fascia
l concorsi per ricercatore e tecnologo di 1a-2a fascia saranno normati con un regolamento da adottare entro 90 giorni dall’uscita di questo dlgs, di concero fra MIUR, MEF e FP. Il concorso per dirigente ricercatore e tecnologo (1a fascia) è solo per titoli. Il concorso per primo ricercatore o primo tecnologo (2a fascia) è per titoli e esami.

Precari a td stabilizzabili
Il III livello diventa stabilmente precario a tempo determinato. Tali contratti a tempo determinato gravano sul bilancio dell’Ente e sono normati tramite regolamento di Ente. Hanno durata triennale, rinnovabile di un altro triennio previa verifica e al termine dei sei anni dopo ulteriore verifica si è inquadrati a tempo indeterminato sulla II fascia.
Il concorso pubblico per l’accesso esclude prove scritte e orali e si svolge per titoli e pubblicazioni (minimo 12) su cui svolgere un colloquio.
Il Ministro sentita l’Anvur individua criteri e parametri per la selezione preliminare dell’accesso al concorso di cui sopra al quale accederà al massimo il 20% dei candidati. Si terrà conto della produzione scientifica dei titoli, del curriculum e della tesi di dottorato.

Chiamata diretta
Si estende a tutti gli EPR la possibilità della chiamata diretta a TI di ricercatori e tecnologi anche nella 1° fascia nel limite del 3% del personale.

Precari a td non stabilizzabili
Diviene possibile la chiamata diretta sempre a gravare sul bilancio degli Enti per “specifici progetti” e per la “gestione di infrastrutture complesse” per assumere personale con “produzione scientifica di eccellenza” o “documentata attività di eccellenza”. Questi contratti non possono inderogabilmente durare oltre cinque anni.

Assegni di ricerca
Viene stabilito che la durata degli Assegni di Ricerca negli EPR sia compresa tra uno e tre anni non rinnovabili

Precari parasubordinati
Sui fondi esterni per progetti di ricerca dove oggi grava la maggior parte dei precari degli enti, potrà essere assunto personale a prestazione d’opera. Questa è la soluzione per ovviare all’entrata in vigore del comma 1 art.2 del dlgs 81/15, il jobs act, che vieta a partire dal 1 gennaio 2017 l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative.

Concorsi
Le graduatorie di concorso a tempo determinato e indeterminato sono valide al massimo 2 anni. Si procede anche in questo caso ad un allentamento dei vincoli preventivi recependo quanto effettivamente previsto nella legge delega, per cui non occorre alcuna autorizzazione preventiva per concorsi e assunzioni negli Epr.

Articolo 6
Vincoli del reclutamento

Gli EPR possono assumere (TD e TI) nell'ambito dell'80% del proprio bilancio senza ulteriori vincoli. Vengono ciò tolti i vincoli attualmente vigenti legati al turn over e alla dotazione organica.
Ai contratti a TD trasformabili va destinato "almeno il 50% dei fondi per il personale". Questa disposizione particolarmente priva di senso non è chiaro se indichi la soglia sotto cui non poter scendere o se si tratti del 50% dei fondi disponibili.
Il numero di dirigenti di 1a fascia non può superare il 30% di quelli di 2a fascia

Articolo 7
Trattamento economico

per il trattamento economico di ricercatori e tecnologi si rimanda a un DPCM apposito, su proposta del ministro competente di concerto col MEF. L’unica cosa specificata è che tale trattamento sarà legato in parte alla premialità. Non è chiaro se il DPCM si occuperà anche dei ricercatori e tecnologi il cui livello viene soppresso.

Articolo 8
Trattamento di fine rapporto e servizio

Su TFR e TFS “ai fini della uniformità e della razionalizzazione” si omogenizza verso il basso le condizioni che negli enti sono leggermente diverse in ragione delle differenti provenienze storiche. Tutti gli Enti vengono ricondotti alla disciplina del DPR 1032/73, l’indennità di anzianità (più favorevole) viene sostituita dall’indennita’ di buonuscita, si introduce il prelievo in busta paga del 2,5% dello stipendio e le future liquidazioni saranno tutte a carico dell’Ente previdenziale. Le economie, cosi’ ottenute dagli Enti che cambiano regime vanno destinate principalmente all’assunzione di ricercatorie tecnologi.

Articolo 9
Incarichi di funzioni dirigenziali

Si modifica l'art. 19 comma 6 quater del dlgs 165/01 allargando presumibilmente (ci sono puntini di sospensione) l’eccezione che permette ai ricercatori e tecnologi di accedere temporaneamente ad incarichi di dirigente amministravo. Ci sembra paradossale che da un lato si introduca lo stato giuridico di queste figure dall’altro neanche su questo tema, tale stato giuridico porta alcun miglioramento. Poteva essere l’occasione per stabilire una volta per tutte che i ricercatori e tecnologi già sono dirigenti a tutti gli effetti negli enti di ricerca e non c’è alcun motivo per farli transitare in modo vincolante da una diversa figura dirigenziale pubblica (quella appunto dei dirigenti amministrativi) per attribuirgli una posizione ed una retribuzione di responsabilità.

Articolo 10
Mobilità, prima sede di destinazione, congedi e portabilità dei progetti

Le procedure di mobilità propedeutiche alla messa a bando di concorsi pubblici diventano per gli EPR da espletarsi solo tra gli enti di ricerca e le università. La permanenza obbligatoria nella prima sede di assegnazione passa da 5 anni validi per tutta la pubblica amministrazione a 3 anni.
I congedi fruibili dai ricercatori e tecnologi per motivo di studio o ricerca all'estero saranno pari a 5 anni ogni 10. Viene specificato che ciò è possibile per chi è “di ruolo”. Dunque si escludono i precari e non è chiaro se le figure ad esaurimento possano utilizzare questa possibilità.
La portabilità dei progetti è ridotta al fatto che i ricercatori e tecnologi “di ruolo” in caso di cambio di ente se titolari di progetti finanziati da fondi non ordinari conservano la titolarità “ove scientificamente possibile”. Ci si domanda chi valuterà questa possibilità scientifica.

Articolo 11
Premi per meriti scientifici

Il nuovo sistema retributivo abbandonerà a quanto è possibile comprendere non solo il sistema dei percorsi di carriera fin qui conosciuto ma anche quello delle progressioni di fascia economica. A questo per “valorizzare il merito” si sostituiranno i “premi biennali in danaro” di entità pari allo 0,5% della spesa per il personale. Per altro assegnarli sarà piuttosto arduo dovendone destinare il 50% ai dipendenti di età inferiore ai 35 anni.

Seguono alcune norme di semplificazione e o sottrazione ai vincoli posti alla PA

Articolo 12, semplificazione sul rimborso delle spese di missioni.
Articolo 13 sull'acquisto di beni e servizi.
Articolo 14 sull’appalto nell’ambito del settore pubblico della ricerca.
Articolo 15 disapplicazione delle norme di contenimento delle spese per manutenzione delle infrastrutture di ricerca.
Articolo 16 esclusione degli epr dai controlli preventivi all’attivazione di contratti di lavoro autonomo che, quindi, smettono ad ogni effetto di rappresentare una eccezione. Dall’entrata in vigore di queste disposizioni la corte dei conti entra, con un proprio magistrato nei collegi dei revisori degli enti.
Articolo 17 si allenta lievemente la condizione che porta al commissariamento derivante dalla chiusura in disavanzo di bilancio per due esercizi consecutivi, oggi in vigore. Si pone invece per tutti gli enti di ricerca indipendentemente dalla propria funzione e missione, la possibilità del commissariamento per “comprovata difficoltà di funzionamento” o perseguimento di obiettivi “diversi da quello per il quale è stato istituito”. Questa misura è preoccupante. Se l’obiettivo era introdurre una norma generale, avrebbe dovuto comporre un quadro stringente di condizioni e di eventuali eccezioni. In questo modo si apre all’arbitrio del potere politico sulle istituzioni di ricerca, cioè il contrario dell’autonomia e della indipendenza che si dovrebbe rafforzare.