ENEA: l'assegno ad personam non può essere riassorbito
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA scrivono all'ENEA per una composizione condivisa della questione, al fine di evitare il ricorso all'azione legale dei lavoratori interessati.
Come anticipato per le vie brevi nei precedenti incontri, le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA hanno inviato oggi, 17 luglio 2018, una nota al delegato per le relazioni sindacali e responsabile del personale dell’ENEA, Dott. Davide Ansanelli, in merito alla questione dell’”assegno ad personam” per consentire le necessarie valutazioni e favorire una soluzione condivisa della vicenda.
_______________
Questione Assegno ad Personam ENEA
Come è noto le Confederazioni sindacali hanno unitariamente contestato la decisione dell'ENEA di ridurre i previsti incrementi salariali contrattuali 2016-2018 degli importi individuali ancora posseduti da 320 colleghi nella voce assegni ad personam (in futuro AP).
Questo importo AP deriva dall'entrata dell’ENEA nel comparto della Ricerca, ovvero dalle "Norme di Omogeneizzazione" del 2011. Infatti gli importi base dei livelli del comparto ricerca erano diversi da quelli dell'ENEA. Pertanto, nel caso di un importo superiore a quello del nuovo livello del comparto ricerca, la differenza fra i due importi veniva erogata sotto forma di "assegno ad personam" (ed è stata erogata sotto questa forma in questi anni).
Stiamo parlando non già di un normale passaggio di personale da un comparto ad un altro o di soppressione di un ente con conseguente ricollocazione di personale. Parliamo di un passaggio, nell’ottica di semplificazione e omogeneizzazione contrattuale, di un intero ente pubblico complesso da un Comparto di contrattazione (che si identificava con l'ente stesso - Comparto ENEA) verso il Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca. Passaggio da cui sono scaturite norme di primo inquadramento, avvenuto sulla base di un “maturato economico” che si è consolidato all’interno di un Comparto. Per questa complessità veniva previsto dal contratto di Comparto EPR 2006-2009 che, oltre alle consuete tabelle di equiparazione, nell’ambito del contratto integrativo si procedesse ad una “progressiva omogeneizzazione”. Così è stato e il 24 giugno 2011 veniva sottoscritto definitamente tra le parti il CCI, con tutti gli adempimenti previsti a partire dall’art.40 bis del D.lgs 2001/165.
Occorre precisare, ancor prima di analizzare il merito della corretta interpretazione della questione AP, la piena legittimità e validità del testo sottoscritto nel 2011: 1) parliamo di un contratto integrativo pienamente legittimato nella procedura di asseverazione; 2) un contratto integrativo, per sua natura, non può essere in contrasto con un contratto nazionale, pertanto tutto ciò che è stato certificato ha valore non sindacabile; 3) il CCI ENEA approvato contiene, come previsto, anche le “norme di omogeneizzazione” che diventano parte integrante dello stesso CCI; 4) i contratti integrativi “conservano la loro efficacia” fino alla stipulazione di un nuovo contratto integrativo; 5) il richiamo alla “progressiva omogeneizzazione” e alla loro contrattazione evidenzia che non tutte le specificità ENEA si intendono superate o superabili automaticamente, come d’altra parte è avvenuto con la costituzione delle Sezioni nel nuovo Comparto Istruzione e Ricerca, in quanto, a meno di specifiche sovrapposizioni sullo stesso argomento, esse non possono essere annullate di colpo, ma soprattutto senza un nuovo CCI e quindi senza scavalcare le parti sociali firmatarie; 6) quindi, a meno che si tratti di elementi che sono espressamente contenuti nel nuovo contratto nazionale, quanto previsto nel CCI 2011 resta integralmente in vigore; 7) per ultimo si sottolinea che ciò viene riaffermato nell’articolo 1 comma 10 del nuovo contratto Istruzione e Ricerca, alla frase: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
Entrando, quindi, nel merito del contenuto di quanto sottoscritto nelle suddette Norme di omogeneizzazione, va precisato come nel testo del CCI tale importo si doveva tradurre in temporizzazione, come fosse quindi anzianità: in particolare per i livelli I-III si sarebbe maturato la fascia stipendiale prima del previsto rispetto ai tempi di decorrenza stabiliti dal CCNL, a seconda dell'entità dell'assegno tramutato in tempo di “anzianità” nella fascia. Per il personale dei livelli IV-VIII, non essendoci le fasce, ma passaggi di livello e/o di posizione economica (artt. 53 e 54) con incrementi fissi tabellati dal CCNL, l'assegno AP veniva, e lo è stato nelle procedure ultime del 2015, tramutato in punteggio di anzianità più favorevole nei passaggi di livello e/o di posizione economica e contestualmente riassorbito in caso di avvenuto passaggio al livello o alla posizione economica superiore. In questo caso, essendo, peraltro, stati favoriti nel punteggio della selezione, l’incremento economico spettante per il passaggio di livello e/o di posizione economica veniva ridotto per differenza dell’importo dell’AP, rispetto al quanto spettante dalla differenza fra il livello e/o posizione economica in godimento, rispetto a quello e/o quella acquisita con il passaggio.
Quasi la metà del personale ENEA si è trovato in questa situazione. Non vi è scritto infatti nell’accordo del 2011 che esso sarebbe stato riassorbito con gli aumenti contrattuali, ma l'ENEA sostiene che, non essendo scritto neanche il contrario, ritiene che debba essere riassorbito ad ogni costo, alla prima occasione utile, indipendentemente dal tipo di emolumento con il quale si procede all’incremento stipendiale.
Certamente, tuttavia, l’accordo in questione, da cui scaturisce l’AP per il personale dell’ENEA, non prevede, e avrebbe dovuto prevederlo espressamente, che questo potesse essere riassorbito con i futuri “incrementi contrattuali”. Mentre vi è scritto espressamente che esso, l’AP, è intangibile.
Allora che fa l'ENEA? Non riassorbe formalmente l'assegno ad personam, che è appunto intangibile, ma decurta gli aumenti contrattuali.
Gli aumenti contrattuali derivano dal contratto nazionale e da poste finanziarie riportate in finanziaria, come da accordi quadro nazionali, che destinano il minimo di 85 euro medi pro-capite, al rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici.
Non sono risorse nella disponibilità dell'ente e derivano persino da una sentenza della Corte Costituzionale sul diritto dei dipendenti pubblici al rinnovo dei contratti pubblici e agli incrementi salariali minimali, in questo caso del 3,48%, come da meccanismo di computo determinato in sede di contrattazione nazionale all’ARAN, in fase di rinnovo del CCNL Istruzione & Ricerca del 19 aprile 2018.
Si veda la clausola contrattuale del CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, al Capo IV - Norme di equiparazione, Art. 14 commi 4 e 5.
Certo il testo non lascia dubbi e rimanda la natura dell’AP a quella dell’anzianità giuridica nel livello o nella posizione economica posseduta all’atto dell’equiparazione, aggiuntiva al livello o alla posizione economica ottenuta con l’equiparazione, utilizzabile per futuri passaggi, al fine di evitare una reformatio in pejus sui trattamenti economici in godimento e che mette in posizione di vantaggio il lavoratore con AP rispetto agli altri, nel momento del passaggio futuro.
Ma nel modo con cui intende procedere l’ENEA, si ravvisa una disparità di trattamento che si realizzerebbe tra il personale, all’interno di un unico contratto. Infatti per più di 1500 dipendenti che hanno utilizzato nel tempo l’importo dell'AP senza decurtazione alcuna, vi sono tutti i ricercatori e tecnologi che nel corso dei 6 anni hanno avuto un passaggio di fascia e quindi il riassorbimento in quella fase dell’AP, o perché sono cessati dal servizio senza che l’AP fosse stato nel frattempo riassorbito. Ma anche il personale dei livelli IV-VIII, qualora avessero avuto un passaggio di livello e/o di posizione economica, ha avuto il riassorbimento, o se nel frattempo è cessato dal servizio senza che l’AP fosse stato nel frattempo riassorbito.
Entrando nel merito della questione, si ritiene che gli stessi orientamenti giurisprudenziali, come da sentenze della Cassazione, chiariscano come il riassorbimento dell’AP sulla base di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del D.lgs 165/2001, non sia sempre automatico e giustificabile, se non contestualizzato alla specifica natura dell’AD e all’emolumento che interviene ad incrementare il livello retributivo, cioè quindi la fonte del possibile riassorbimento. In sostanza, la possibilità che questo sia tacito (il riassorbimento) può essere solo in capo alla chiarezza delle disposizioni contrattuali e alla natura degli emolumenti messi a confronto. L'attribuzione, anche in negativo, di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e quindi sempre alla contrattazione si rinvia. “I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi”. La giurisprudenza conferma come “la contrattazione collettiva è la fonte esclusiva dei trattamenti economici”. Secondo quanto disposto dal D.lgs n. 165 del 2001, artt. 2 e 69, mentre alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione degli elementi che concorrono a formare, il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, per quanto riguarda il riassorbimento, alla contrattazione collettiva compete solo la definizione delle modalità applicative di operatività del relativo principio, appurata la inderogabilità della normativa che delinea i criteri generali cui deve conformarsi il trattamento economico dei pubblici dipendenti, nel cui ambito rientra il principio del riassorbimento.
In sostanza, la riassorbibilità dipende dalla natura degli emolumenti in questione, non prevedendo alcun automatismo tra la fonte da cui origina l’AP e l’eventuale incremento che può dar luogo al riassorbimento.
Nel caso di specie:
- Gli emolumenti in questione derivano dal CCNL Istruzione & Ricerca, nella misura stabilita dall’accordo del 30 novembre 2016, che prevedeva espressamente per i dipendenti pubblici un incremento medio pro-capite di 85 euro mese. Soglia che ha determinato gli incrementi attraverso la percentuale sul MS dei dipendenti pubblici degli EPR, fra cui l’ENEA, pari 3,48%.
- Il riassorbimento renderebbe disapplicato l’accordo del 30 novembre 2016 nella misura in cui ai percettori di AP non spetterebbe l’incremento degli 85 € medi pro-capite, generando peraltro un risparmio su risorse di derivazione contrattuale che non avrebbe alcun senso.
- La decisione del riassorbimento dell’AP non può essere in capo ad una scelta unilaterale dell’Amministrazione, ma deve essere disposta da specifica disposizione contrattuale, così come prescrive l’art. 2 comma 3 del D.lgs 165/2001.
- Appare evidente che detto AP, originato dal CCI dell’ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, può trovare riassorbimento solo a questo livello o per effetto di quanto disposto dal CCI appena richiamato, certamente non vi è nessun riferimento al CCNL 2016-2018 dell’Istruzione & Ricerca.
- Significa che se l’AP è stato temporizzato nel livello o posizione economica all’atto della tabella d’equiparazione fra i profili ENEA e quelli del CCNL EPR, ovvero trasformato in anzianità giuridica di livello e/o di posizione economica, il suo riassorbimento potrà avvenire solo quando, per effetto di disposizione contrattuale, si ottiene un passaggio a livello e/o posizione economica superiore a quella in godimento la cui anzianità giuridica temporizzata nella posizione di partenza è utile ai fini del passaggio e viene riassorbita nella nuova posizione giuridica-economica acquisita. A quel punto, e solo per effetto del passaggio, può cessare l’erogazione dell’AP.
- Del resto, il principio generale di applicabilità ai passaggi di personale è quello della riassorbibilità degli AP, corrisposti per rispettare il principio del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico in godimento, ma con modalità e misure che restano in capo alla contrattazione collettiva. Se il CCNL Istruzione & Ricerca avesse voluto in tal senso procedere al riassorbimento dell’AP in godimento ai lavoratori dell’ENEA, questo sarebbe stato deciso e scritto nel CCNL Istruzione & Ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto questa possibilità attraverso gli incrementi contrattuali del CCNL 19 aprile 2018 non è data.
- Il CCI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione ha definito intangibile l’AP, pertanto non può essere nemmeno l’incremento contrattuale quello con il quale si può procede di fatto al suo riassorbimento. Questo anche alla luce della determinazione dell’ENTE, che di fatto surrettiziamente non riassorbirebbe l’AP, riducendo però l’incremento tabellare spettante ai lavoratori dell’ENEA dal CCNL Istruzione & Ricerca, pone in posizione di svantaggio e dispari i lavoratori possessori dell’AP, rispetto agli incrementi contrattuali stabilita erga omnes per tutti i lavoratori del comparto e dell’ENEA.
Quindi questa decisione che riguarda 320 dipendenti non trova dei fondamenti credibili di giustificazione. L’AP è intangibile e il suo riassorbimento, per quel 20% di dipendenti che ancora ne è in possesso nel 2018, sarà possibile solo in occasione dei futuri passaggi di livello e/o disposizione economica, che interesseranno i lavoratori percettori dell’AP o di un nuovo CCI.
FLC CGIL - CISL FSUR - UIL Scuola RUA