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CREA: le elezioni RSU 2018 e il protocollo sulla mappatura delle sedi elettorali dell’Ente

Il Comitato FLC CGIL CREA evidenzia i paradossi e le incongruenze del protocollo minoritario, respinto dalla maggioranza dei sindacati ma sottoscritto dall’Amministrazione, per la mappatura delle sedi elettorali RSU 2018 e la trattativa a livello locale.

07/02/2018
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Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), la recente mappatura delle sedi elettorali RSU 2018 (sottoscritta dall’Amministrazione il 9 gennaio scorso nonostante il parere contrario della maggioranza delle organizzazioni rappresentative) ed il contestuale nuovo Piano di Riorganizzazione dell’Ente in 12 centri articolati sull’intero territorio nazionale, hanno evidenziato paradossi e incongruenze per un sistema di relazioni sindacali omogeneo e coerente.

Premesso che i Centri CREA rappresentano il livello di trattativa in sede locale previsto dal CCNL, nell’ambito della mappatura RSU adottata con un protocollo minoritario solo un Centro (CREA-AN) e l’Amministrazione centrale hanno una sede unica. Tutti gli altri 11 Centri di ricerca sono articolati in più Sedi/Laboratori e Aziende a livello nazionale.

In questo contesto, la piena operatività e agibilità delle RSU 2018, le prime del Comparto unico Istruzione e Ricerca, sono un preciso dovere dell’Amministrazione ai sensi del CCNQ 4 dicembre 2017 sulle Prerogative sindacali e dei CCNL vigenti.

Nel dettaglio, le problematiche che FLC CGIL CREA ritiene prioritarie.

I componenti della RSU sono Dirigenti Sindacali (art. 3, comma 1, lett. a CCNQ Prerogative) e in quanto tali hanno pieno titolo a fruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato (art. 10, comma 1, CCNQ Prerogative). Tale equiparazione dell’attività RSU al servizio prestato, nonché l’obbligo per l’Ente di garantire l’espletamento del mandato RSU, determinano la condizione che i permessi sindacali (art. 10, comma 6 e comma 8, CCNQ Prerogative), fruiti in sede o fuori sede, concorrono:

  • alla maturazione del monte ore lavorativo;
  • all’incarico di missione a carico dell’Ente nel caso di formali convocazioni delle trattative sindacali in sede locale;
  • alla maturazione del buono pasto.

Tali considerazioni valgono specialmente in caso di convocazione di componenti RSU a tavoli in sedi di contrattazione locale distanti dalla sede di servizio, con la necessità di affrontare spese di viaggio, vitto e alloggio incompatibili con la possibilità di garantire un efficace espletamento del mandato qualora non sostenute a carico del Bilancio Ordinario dell’Ente.

Di seguito copia della lettera FLC CGIL 7 febbraio 2018 inviata ai vertici del CREA.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Al Presidente CREA
Dott. Salvatore Parlato
Ai membri del CdA CREA
E pc Al Direttore Generale ff. CREA
Dott.ssa Ida Marandola
E pc ai Direttori Centri di Ricerca CREA
 

Oggetto: RSU e trattativa a livello locale.

La recente definizione della nuova mappatura delle RSU del 9 gennaio 2018, sottoscritta da questa amministrazione con parere contrario della maggioranza delle OOSS rappresentative, la contestuale strutturazione del nuovo Piano di Riorganizzazione, impongono sul tema delle relazioni sindacali alcune precisazioni e risposte puntuali da parte di questa amministrazione da tradursi con atti certi nei confronti delle Direzioni di Centro per un sistema di relazioni sindacali omogeneo e coerente.

Nel dettaglio le problematiche che questa organizzazione ritiene prioritarie. Premesso che i Centri rappresentano il livello di trattativa in sede locale previsto dal CCNL, nell’ambito della mappatura RSU adottata, solo il Centro CREA AN e Amm. Centrale si trovano ad operare in organizzazioni con sede unica. Tutti gli altri 11 Centri, CREA PB, CREA FL, CREA ZA, CREA VE, CREA OF, CREA OFA, CREA AA, CREA IT CREA CI, CREA DC e CREA GB sono articolati su più Sedi/Laboratori e Aziende a livello nazionale. Questa oggettiva condizione di profonda complessità ed eterogeneità, comporta evidenti e distinti problemi nella gestione del rapporto con le RSU che riteniamo sia necessario chiarire ricordando che assicurarne la piena operatività e agibilità sia un preciso dovere dell’amministrazione ai sensi del CCNQ 4 dicembre 2017 e dei CCNL vigenti.

A tale proposito si sottolinea che il CCNQ 4 dicembre 2017 richiama e conferma alcuni principi per tutti i dirigenti sindacali:

  • I componenti di RSU sono, a tutti gli effetti, Dirigenti Sindacale art. 3 com. 1 comma a;
  • I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato. art. 10 comma 1;
  • I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato art. 10 comma 6;
  • Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine art. 10 comma 8.

Da questo quadro normativo se ne rilevano alcune immediate conseguenze:

I componenti della RSU sono Dirigenti Sindacali e in quanto tali hanno pieno titolo a fruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale condizione di equiparazione del servizio prestato nonché l’obbligo di garantire l’espletamento del mandato determinano la condizione che i permessi sindacali fruiti in sede o fuori sede concorrono, parimenti all’ordinaria attività e nei limiti previsti in termini di ore;

  • alla maturazione del monte ore lavorativo;
  • all’incarico di missione a carico dell’ente nel caso di formali convocazioni delle trattative sindacali in sede locale.
  • alla maturazione del Buono Pasto.

Dal punto di vista più operativo, sulla base delle considerazioni già espresse sull’articolazione nazionale di alcuni Centri (11), si segnala che alcune Direzioni stanno provvedendo alla convocazione di tavoli in sede di contrattazione locale dove è prevista la presenza di componenti RSU in sedi la cui distanza dalla sede di assegnazione comporta spese di viaggio, vitto e alloggio incompatibili con la possibilità di garantire un efficace espletamento del mandato.

Pertanto, al fine di assicurare la piena funzionalità del livello di contrattazione locale, in tuti i Centri, senza determinare condizioni di disparità, si chiede CON URGENZA di fornire adeguate e omogenee indicazioni alla Direzione delle strutture per l’autorizzazione di missione, laddove necessaria, a carico del Bilancio Ordinario dell’Ente.

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