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CNR: valorizzazione professionale per ricercatori e tecnologi, odissea parte sesta

Il tribunale di Cosenza rigetta il reclamo proposto dall’ente e ammette il lavoratore alla procedura selettiva. La FLC CGIL ottiene un’altra importante vittoria.

22/03/2021
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Il Tribunale di Cosenza conferma il provvedimento del primo giudice respingendo il reclamo proposto dal CNR avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza che ammetteva il lavoratore, difeso dall’Avv. Francesco Americo, alla procedura selettiva bandita dall’Ente di ricerca per 150 posizioni da dirigente di ricerca I livello professionale.

In particolare, con ordinanza del 3 marzo 2021, il giudice del lavoro di Cosenza in composizione collegiale ha condiviso e fatto proprie le motivazioni già espresse dal giudice di Prime Cure a gennaio, rifacendosi ad un orientamento ormai consolidato dei Tribunali e del giudice amministrativo: “in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persona che possa partecipare alla selezione.”

In particolare il Giudice ha evidenziato che il CNR, nel prevedere un bando di concorso che non richiama correttamente il contenuto dell’art. 15 del CCNL ma prevede invece che la decorrenza giuridica ed economica coincidesse con l’anno di approvazione della graduatoria di merito, ha voluto in maniera autonoma discostarsi dal contenuto contrattuale.  A questo punto, non può che trovare applicazione il principio sancito anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il candidato può maturare i requisiti di accesso al concorso sino al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

In particolare, il lavoratore ricorrente era in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non sussistevano “specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico” che potessero consentire di derogare a tale principio generale (art. 2 c. 7 del DPR 487/94).

Per i motivi suesposti il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima la previsione del bando che richiede l’inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31.12.2019 e l’ha disapplicata, confermando l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione bandita dal CNR.

La FLC CGIL convintamente continuerà ad essere a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti.