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Veneto. Ancora ingerenze dei revisori dei conti nei contratti di istituto!

Le OO.SS. della scuola del Veneto denunciano il ruolo improprio che i revisori dei conti mettono in atto nei confronti dei contratti di istituto. Protesta anche per gli interventi unilaterali del Direttore regionale in materia di contrattazione di scuola

18/05/2007
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Alla dr.ssa Carmela Palumbo
Direttore Scolastico Regionale del Veneto

e,p.c., Ai Dirigenti Scolastici del Veneto

Oggetto: Applicazione articolo 54 CCNL Scuola 23/07/2003

Le scriventi OO.SS. nel chiedere un incontro urgente sulla sua nota pari oggetto prot. 2703/A6 del 4 maggio 2007, fanno presente che essa costituisce una indebita interferenza su una materia che lo stesso art. 54 affida al Contratto d’Istituto. Sottolineano inoltre che, per essere intervenuta nel momento in cui molti istituti scolastici stanno chiudendo i rispettivi contratti, rischia di avere un effetto devastante producendo il parere contrario da parte dei revisori dei conti sugli stessi contratti con la conseguente impossibilità, a chiusura dell’anno scolastico, di mettere in pagamento attività già effettuate dal personale.

Abbiamo notizia che ciò è già avvenuto in almeno un istituto della regione e che i revisori hanno motivato il loro parere contrario, in merito all’applicazione ritenuta “non conforme” dell’art. 54, proprio in base alla sua nota del 4 maggio, come si legge a verbale. Con questa motivazione hanno agito in modo esattamente opposto a quanto previsto dalle norme ed anche da lei richiamato: infatti hanno esplicitamente rinunciato alla loro “piena e ed insindacabile autonomia ed indipendenza rispetto all’Amministrazione”, come da Lei scritto.

Rileviamo anche, in questa decisione dei revisori dei conti così come in altre che dovessero dare parere contrario ad un contratto d’istituto sulla stessa materia e per analoghe motivazioni, una netta incoerenza rispetto a ciò che si legge nella sua nota del 4 maggio e ben esplicitato dalla stessa nota dell’USR dell’Emilia Romagna prot. 16098/C2 del 6 dicembre 2006 che lei stessa riconosce trattare la materia in modo utile ed esaustivo. In quest’ultima si distinguono infatti due possibili situazioni nelle quali possono trovarsi i revisori dei conti. La prima ricorre in sede di esame di compatibilità finanziaria che devono “certificare”. L’applicazione dell’art. 54 non comporta oneri finanziari. La seconda ricorre quando rilevino un possibile danno erariale “derivante da contrattazione integrativa d’Istituto difforme dal CCNL nazionale”. E’, appunto, la situazione che si verifica in presenza di un’applicazione della riduzione dell’orario del personale ATA ritenuta non conforme all’art. 54. In tal caso, dice l’USR dell’Emilia Romagna, “l’organo di revisione contabile…non potrebbe esimersi dal farne oggetto di apposito rilievo nei verbali di cui all’art. 60 del DM 44/2001, dandone comunicazione all’Amministrazione di riferimento, alla Ragioneria Provinciale dello Stato, alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze…quale utile informazione sul comportamento dell’Amministrazione controllata..” Come noto la nostra opinione, fondata sul DM 44/2001, ma anche su altre disposizioni normative (si veda la CM n.109 dell’11 luglio 2001 o la nota n.16 del 2003 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) è che i revisori dei conti non possano intervenire sul merito di un contratto. Ma anche ammesso che l’organo di revisione contabile lo possa fare, la nota dell’USR dell’Emilia Romagna è chiara: i revisori non devono “certificare” ma solo segnalare a verbale e darne comunicazione agli organi elencati. In nessun modo si evince da questa nota né da altra fonte che il verificarsi di tale situazione debba comportare il parere contrario dei revisori dei conti né, tanto meno, bloccare un contratto, cosa che potrebbero fare solo in presenza di costi superiori alle previsioni di spesa inserite nel programma annuale.

A nostro avviso dunque non vi sono ragioni per rivedere contratti d’Istituto già firmati sulla base di quanto previsto dall’art. 54 del CCNL.

Infine, anche a voler prescindere dalla legittimità della sua nota, non possiamo non ribadire quanto abbiamo dichiarato anche in altre occasioni circa l’inopportunità di suoi interventi unilaterali specie in materia oggetto di contrattazione di istituto. Non ci sembra un buon metodo per “governare” la complessità degli istituti scolastici della regione.

Nel confermare la richiesta di incontro urgente, porgiamo distinti saluti.

I Segretari regionali
FLC Cgil Antonio Giacobbi
CISL Scuola Nereo Marcon
UIL Scuolas Roberto Checcacci

Mestre/Ve, 16 maggio 2007