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Importante vittoria della FLC CGIL di Catania a favore delle supplenti in maternità

Il Giudice del Lavoro di Catania dà ragione ad una docente di scuola a tempo indeterminato che si era vista ridurre lo stipendio durante l'astensione obbligatoria e facoltativa

25/06/2007
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Pubblichiamo la sentenza del Giudice del Lavoro di Catania che obbliga l'amministrazione scolastica a reintegrare le quote di stipendio trattenuto ad una docente in maternità che si era assentata dal lavoro dal 9.1.2002 al 14.3.2002.

Secondo il Giudice del Lavoro, la scuola aveva provveduto “ inopinatamente” a trattenere ex post la retribuzione che la lavoratrice aveva ricevuto per intero durante l’astensione del lavoro.

La scuola, infatti, in primo momento aveva liquidato al 100% lo stipendio alla docente, ma poi eraritornata sui passi in seguito ai rilievi della locale Ragioneria Provinciale dello Stato.

Secondo il Giudice del Lavoro sia il datore di lavoro che la Ragioneria avevano interpretato arbitrariamente la norma contrattuale sostenendo che: “ il personale a tempo determinato avrebbe avuto diritto alla retribuzione al 100% nei periodi per astensione per interdizione, astensione per maternità e assistenza al figlio soltanto a decorrere dal 24.7.2003” e cioè dalla data di sottoscrizione del CCNL 2002.

Il Giudice con “ Brevi ma decisive considerazioni” chiarisce che la disciplina economica del CCNL 2002 decorre, come disciplinato “ dagli agenti sindacali sottoscrittori”, dall’1.1.2002 e non dalla 24.7.2003 come “ arbitrariamente interpretato” dall’Istituto scolastico e della Ragioneria.

La causa è stata patrocinata per conto del lavoratore dalla FLC Cgil di Catania.

Roma, 25 giugno 2007