Regione Lombardia condannata dal Consiglio di Stato: un importante riconoscimento dei principi costituzionali per il diritto allo studio
La FLC CGIL manifesta piena soddisfazione nel veder riconosciute le ragioni sostenute nel primo grado di giudizio.
A cura della FLC CGIL di Milano
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4100/2017 decisa in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in data 29 agosto 2017, ha accolto il ricorso contro Regione Lombardia, iscritto in appello da 3 genitori di studenti frequentanti scuole pubbliche e patrocinato anche dalla FLC CGIL di Milano.
Con la sentenza n. 2635 del 14 dicembre 2015, il TAR della Lombardia aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da alcuni genitori di studenti frequentanti scuole pubbliche in Lombardia e relativo all’accertamento del loro diritto e interesse all’attribuzione dell’integrazione del “Sostegno al reddito” nella misura necessaria a renderlo eguale al contributo elargito, a parità di reddito familiare, agli studenti delle scuole paritarie.
Tre genitori hanno presentato ricorso in appello a questa decisione e chiesto la riforma della sentenza insistendo per la corresponsione di un contributo equivalente a quello previsto per gli alunni delle scuole paritarie. A tal fine l’appello ha rilevato che lo stesso TAR Lombardia aveva ritenuto illegittima la maggiore entità in favore degli alunni delle scuole paritarie in violazione degli articoli della Costituzione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, per gran parte, infondate le ragioni sostenute da Regione Lombardia e considerato l’appello fondato nel merito: l’aiuto economico in favore delle famiglie degli studenti frequentanti le scuole statali (che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge) deve essere riconosciuto nella stessa misura di quello riconosciuta in favore degli studenti che frequentano le scuole paritarie.
Trattandosi di beneficio va erogato in dipendenza del reddito riferibile al parametro ISEE e fa parte del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, non può essere limitato solo agli studenti che frequentando scuole paritarie pagano una retta poiché avendo come scopo quello di finanziare l’acquisto di testi e strumenti scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole paritarie creerebbe una evidente disparità di trattamento.
Su queste motivazioni l’appello è stato accolto e la Regione Lombardia è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con ordine, all’autorità amministrativa, di dare esecuzione alla sentenza.
La FLC CGIL manifesta piena soddisfazione nel veder riconosciute le ragioni sostenute nel primo grado di giudizio. Invita le autorità regionali ad eliminare ogni forma di discriminazione e si impegna a continuare la sua azione sino al ripristino dei diritti sanciti dalla Costituzione.
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