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Università: sul Decreto Brunetta sono illegittime e impraticabili "le fughe in avanti"

Fino al rinnovo del contratto nazionale rimane invariato il ruolo e gli ambiti di competenza della contrattazione integrativa.

29/01/2010
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L’intento di questa scheda è quello di fare chiarezza e distinguere, dopo l’entrata in vigore del DLgs. 150/09 (approfondimenti), le materie del Ccnl automaticamente e immediatamente modificate dalla legge da quelle tuttora valide, anche alla luce di alcune iniziative (poche per la verità) tese ad anticipare i contenuti del decreto 150/2009 o a mettere in discussione i contratti integrativi di ateneo già firmati.

Innanzitutto va detto che l’attuale Ccnl è valido fino alla sottoscrizione del prossimo accordo. Fino a quando non verrà sottoscritto il Ccnl 2010/2012, non è previsto, in linea generale, l’adeguamento automatico e immediato dell’intero corpo contrattuale alle nuove regole, come tra l’altro afferma anche l’Aran con una nota del 23 dicembre 2009, inviata al Miur.

Vediamo qual è il nuovo quadro di riferimento del rapporto di lavoro del personale delle università nelle norme e nel contratto.

Parti non modificate

Contrattazione integrativa
Restano validi i due livelli nazionale e di ateneo, la durata dei contratti integrativi e gli ambiti di competenza di ciascun livello.

I contratti integrativi già sottoscritti o in via di sottoscrizione non possono essere modificati dal decreto.

Il CCNL 2006/2009 non è stato modificato nei contenuti e negli ambiti di competenza delegati alla contrattazione integrativa e, lo stesso decreto, stabilisce un legame stringente tra contratto nazionale e materie delegate al secondo livello di contrattazione, è di tutta evidenza che fintanto non sarà sottoscritto il nuovo contratto nazionale, nulla cambia, nonostante l’art. 65 stabilisca che l’adeguamento ai contenuti del decreto debba essere effettuato entro il 31/12/2010.

Premi e merito
Ad oggi nulla consente di applicare le graduatorie di merito e quindi di utilizzare o di “sospendere” l’erogazione delle risorse della contrattazione integrativa per legarle all’applicazione del d.lgs 150/09, sono infatti necessari una serie di adempimenti:

a) Dovrà essere costituito presso ogni amministrazione l’organismo Indipendente per la Valutazione (OIV) previsto dall’art. 14.

Peraltro il d.lgs prevede che questo organismo sostituisca gli attuali organismi di valutazione ma il decreto Gelmini di riforma delle università li mantiene in vita, ne indica la composizione (i criteri dovrebbero invece essere definiti dalla Commissione nazionale per la valutazione) ed i compiti.

b) L’organo di indirizzo poitico-amministrativo dovrà definire il programma triennale a cui legare la valutazione, emanare le direttive generali con gli indirizzi strategici, stabilire le modalità di verifica delle performance. Procedure che sono propedeutiche all’applicazione del titolo III del D.lgs 150/09 ma richiedono tempo tanto che il decreto stesso prevede il 1° gennaio 2011 come data in cui i sistemi di valutazione dovranno diventare operativi.

A questo fine ricordiamo che il decreto Gelmini di riforma delle università prevede una modifica sostanziale della “governance” degli atenei

c) La finalizzazione dei finanziamenti destinati alla contrattazione integrativa. I criteri per la composizione del fondo e l’utilizzo sono materie della contrattazione integrativa. L’articolo 88 del CCNL 2006/09 indica le modalità di distribuzione del fondo, fra le voci è indicata l’indennità mensile di ateneo che, ricordiamolo, è istituita dal CCNL 2005 e rivalutata nei successivi contratti con risorse destinate dal contratto nazionale, e fino a quando è in vigore il CCNL 2006/09 non può essere utilizzata per pagare l’indennità legata alla premialità della performance individuale (quella che colloca il personale in 3 fasce).

Inoltre è lo stesso decreto 150/2009 che all’art. 57 stabilisce che, per premiare la performance individuale, dovranno essere destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi fino al prossimo rinnovo contrattuale questa parte rimane inattuabile.

Per le stesse motivazioni sopra riportate i tempi e le procedure della contrattazione integrativa previste dal CCNL 2006/09 rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del successivo contratto nazionale.

In conclusione : il Titolo II “Relazioni Sindacali” del Ccnl 2006/2009 non è stato modificato dal D.lgs 150, quindi, è pienamente vigente fino al prossimo rinnovo.

Vogliamo inoltre ricordare che un’applicazione dei contenuti relativi alla premialità oltre che impraticabile sarebbe illegittima ai sensi dello stesso decreto che prevede che una serie di adempimenti preventivi siano adottati dalla Commissione nazionale per la valutazione.

Parti immediatamente e automaticamente modificate

Retribuzione accessoria
Scatta la decurtazione, durante i primi 10 giorni dell’assenza per malattia.

Fasce reperibilità durante la malattia
La durata delle fasce è di sette ore giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Procedimenti disciplinari
Le nuove regole si applicano ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del d.lgs (16 novembre 2009) Sul disciplinare pubblicheremo a breve un commento.

Roma, 29 gennaio 2010