Scuole italiane all’estero: resi noti i termini per la presentazione delle domande di rientro
Resi noti tempi e modalità per la presentazione delle domande di rientro nei ruoli metropolitani. Il MAECI sta provvedendo ad inviare il consueto messaggio alle sedi consolari ed alle ambasciate.


La pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 36/2023 definisce le modalità ed i tempi per la presentazione anche delle domande del personale attualmente in servizio all’estero per la restituzione ai ruoli metropolitani dal 1° settembre 2023.
L’art. 3 comma 3 dell’OM stabilisce che il personale all’estero presenta la domanda in cartaceo (utilizzando i moduli disponibili sull’apposito spazio online del MIM all’Ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Speciale Mobilità
La domanda si trasmette via pec, ovvero secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Pertanto:
- i docenti potranno presentare domanda fino al 18 aprile 2023 (i termini di trasmissione al SIDI scadono il 2 maggio);
- gli ATA fino al 26 aprile 2023 (i termini di trasmissione al SIDI scadono il 11 maggio).
Il personale che rientra dall’estero potrà esercitare il diritto alla precedenza prevista per i docenti dall’art.7 e per il personale ATA dall’art. 38 del CCNI Mobilità.
L’art.7 del CCNI prevede che “le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e Io stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8”. (comma 1).
Ugualmente per il personale ATA l’art.38 del CCNI prevede che “le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo.” (comma 1).
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
Il MAECI sta trasmettendo alle ambasciate ed alle sedi consolari la nota specifica per gli adempimenti nei confronti del Ministero degli Affari Esteri.
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